§ 3.7.22 - L.R. 20 aprile 1995, n. 29.
Fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attività.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 artigianato
Data:20/04/1995
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Fondo di rotazione).
Art. 4.  (Presentazione delle domande).
Art. 5.  (Priorità per la concessione dei contributi).
Art. 6.  (Comitato Tecnico Consultivo).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 3.7.22 - L.R. 20 aprile 1995, n. 29.

Fondo di rotazione per agevolare le piccole imprese nella fase di avvio della loro attività.

(B.U. 10 maggio 1995, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Liguria, al fine di favorire la nascita di nuove attività produttive, promuove la costituzione di un fondo di rotazione allo scopo di contribuire alla formazione del capitale iniziale di investimento di piccole aziende, aventi sede nel territorio ligure, nella fase di avvio della loro attività.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le piccole imprese artigiane, commerciali e industriali, così come definite dalla normativa statale e comunitaria, anche in forma cooperativa, che siano legalmente costituite ma non ancora in attività e che non siano ammesse ai finanziamenti previsti dai programmi operativi Obiettivo 2 e Obiettivo 5 b.

 

     Art. 3. (Fondo di rotazione).

     1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Liguria concede alla Fi.L.S.E. S.p.A. un contributo in conto capitale per la costituzione di un fondo di rotazione destinato alle imprese, di cui all'articolo 2, per concorrere alla formazione del capitale iniziale di investimento.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alla Fi.L.S.E. S.p.A. con deliberazione della Giunta regionale che dovrà prevedere fra l'altro:

     a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

     b) i criteri e le modalità di funzionamento del fondo;

     c) i contenuti del piano iniziale di investimento e di fattibilità presentato dall'impresa;

     d) i criteri di valutazione tecnico-economica delle domande nonché di valutazione delle priorità di cui all'articolo 5;

     e) la precisazione dei requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di presentazione nonché la relativa documentazione;

     f) i tempi e le modalità di valutazione e approvazione dei relativi progetti;

     g) i tempi e le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

     h) i tempi e le modalità di restituzione del capitale anticipato;

     i) l'indicazione della percentuale massima e dell'importo massimo di contributo concedibile;

     l) le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

 

     Art. 4. (Presentazione delle domande).

     1. Il progetto relativo alla richiesta di anticipazione del capitale iniziale di investimento è presentato dall'impresa alla Fi.L.S.E. S.p.A., che su parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 6 concede il contributo.

     2. Possono essere presentati alla Fi.L.S.E. S.p.A. progetti anche da parte di potenziali imprenditori. Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui all'articolo 6 esamina tali progetti con riserva, fermo restando che l'eventuale contributo per concorrere alla formazione del capitale iniziale di investimento è concesso ad avvenuta costituzione di impresa.

 

     Art. 5. (Priorità per la concessione dei contributi).

     1. Nella concessione del contributo di cui alla presente legge, a parità di altre condizioni, sarà data priorità a progetti presentati da nuove imprese:

     a) la cui titolarità e la maggioranza assoluta del capitale siano costituite da soggetti al di sotto dei trentacinque anni di età;

     b) la cui titolarità e la maggioranza assoluta del capitale siano costituite da donne;

     c) con produzioni che abbiano caratteristiche di novità o d'innovazione;

     d) con attività in grado di generare domanda di nuove professionalità e/o di nuove opportunità occupazionali;

     e) il cui titolare abbia concluso un corso di formazione professionale per creazione di nuova imprenditorialità.

 

     Art. 6. (Comitato Tecnico Consultivo).

     1. Per la valutazione dei progetti la Fi.L.S.E. S.p.A. si avvale del Comitato Tecnico Consultivo previsto dall'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 43, integrato con due esperti designati dalle Associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma [1].

 

 


[1] L'avviso è stato pubblicato nel B.U. 1 novembre 1995, n. 17 - Parte I.