§ 2.1.79 - L.R. 3 aprile 1992, n. 8.
Compensi a componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23ed alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:03/04/1992
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295).
Art. 2. 
Art. 3.  (Dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie locali).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.79 - L.R. 3 aprile 1992, n. 8.

Compensi a componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23ed alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13.

(B.U. 22 aprile 1992, n. 8).

 

Art. 1. (Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295).

     1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, compete un gettone di presenza di lire ventimila per seduta ed un compenso di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.

     2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

     3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate al primo comma sono svolte da dipendenti delle Unità Sanitarie Locali. A tali segretari compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta.

     4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo è aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione, all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. (Dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie locali).

     1. Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti ed ai segretari delle commissioni previste dalla presente legge, che sono dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie Locali, si applica quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa e dagli accordi nazionali di lavoro.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23).

     1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 «Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria».

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 5 marzo 1984, n. 13.