§ 1.7.58 - L.R. 7 ottobre 2002 n. 35.
Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:07/10/2002
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione).
Art. 2.  (Soppressione del controllo necessario).


§ 1.7.58 - L.R. 7 ottobre 2002 n. 35.

Soppressione del Comitato di Controllo sugli Enti locali e disciplina dei controlli in attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

(B.U. 16 ottobre 2002, n. 15).

 

     Art. 1. (Abrogazione).

     1. Il Comitato Regionale di Controllo di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) è soppresso a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. I Capi I e III della legge regionale 21 giugno 1999 n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali) sono abrogati.

     3. I controlli regionali sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) e sugli atti degli enti di gestione di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitati dalle strutture regionali competenti.

     4. I servizi di consulenza di cui all’articolo 129 del d.lgs. 267/2000 sono esercitati dalle competenti strutture della Giunta regionale.

     5. Ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge o di regolamento al soppresso Comitato Regionale di Controllo è esercitata dalle competenti strutture della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Soppressione del controllo necessario).

     1. A seguito dell’intervenuta soppressione del controllo di cui all’articolo 126 del d.lgs 267/2000 agli atti ivi previsti si applica il regime previsto dall’articolo 134, commi 3 e 4 per gli atti non sottoposti a controllo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.