§ 1.7.55 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.7 autonomie locali
Data:03/01/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18).
Art. 2.  (Modifica dell’articolo 92).
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 101).
Art. 4.  (Inserimento dell'articolo 101 bis).
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 114).
Art. 6.  (Norma transitoria).
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.7.55 - L.R. 3 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia).

(B.U. 9 gennaio 2002, n. 1).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18).

     1. Le lettere g) ed h) del comma 1 dell’articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifica dell’articolo 92).

     1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 è abrogata [1].

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 101).

     1. L’articolo 101 della l.r. 18/1999 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Inserimento dell'articolo 101 bis).

     1. Dopo l'articolo 101 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 114).

     1. All'articolo 114 della l.r. 18/1999 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Norma transitoria).

     1. Fino all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 3, i canoni di concessione sono determinati in base alle vigenti disposizioni statali, fatti salvi, a partire dal 2001, gli effetti dei provvedimenti assunti ai sensi del previgente articolo 91 della l.r. 18/1999.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 febbraio 2002, n. 3.