Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 1. ordinamento ed organizzazione |
Capitolo: | 1.1 normativa istituzionale |
Data: | 24/07/2006 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione) |
Art. 2. (Composizione) |
Art. 3. (Funzioni) |
Art. 4. (Funzionamento della Consulta) |
Art. 5. (Modalità ed effetti dell’espressione del parere) |
Art. 6. (Dotazione organica) |
Art. 7. (Indennità di funzione e rimborso spese) |
Art. 8. (Norme finali) |
Art. 9. (Norma finanziaria) |
§ 1.1.55 - L.R. 24 luglio 2006, n. 19.
Istituzione della Consulta statutaria
(B.U. 9 agosto 2006, n. 12)
Art. 1. (Istituzione)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto, istituisce la Consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2. (Composizione)
1. La Consulta statutaria, di seguito denominata Consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
2. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
3. (Omissis) [1].
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.
Art. 3. (Funzioni)
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:
a) la conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.
2. La Consulta esprime parere obbligatorio sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all’articolo 10 dello Statuto.
Art. 4. (Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La Consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla Consulta.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.
Art. 5. (Modalità ed effetti dell’espressione del parere)
1. La Consulta esprime i pareri di cui all’articolo 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Il parere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell’esame dei provvedimenti da parte dell’Assemblea.
3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della Consulta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale.
4. Il parere negativo sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
5. Se i pareri di cui all’articolo 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla Consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio procede all’esame dei provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione dello stesso.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l’attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
Art. 6. (Dotazione organica)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Consulta, dall’apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
Art. 7. (Indennità di funzione e rimborso spese) [2]
1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta è attribuita una indennità di funzione, per dodici mensilità, pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese è dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.
3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.
3 bis. I componenti della Consulta, nell’esercizio delle funzioni istituzionali, sono assicurati contro i rischi di morte o di invalidità temporanea o permanente conseguenti ad infortunio, compresi i rischi derivanti dagli eventi in itinere od in occasione di missioni o trasferte preventivamente autorizzate [3].
Art. 8. (Norme finali)
1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La Consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un Vicepresidente.
2. La Consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l’organizzazione dei propri lavori.
Art. 9. (Norma finanziaria)
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 24 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 23 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della