§ 1.1.51 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 32.
Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:24/12/2004
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Natura e sede)
Art. 2.  (Articolazione)
Art. 3.  (Contenuti della parte prima)
Art. 4.  (Contenuti della parte seconda)
Art. 5.  (Contenuti della parte terza)
Art. 6.  (Contenuti della parte quarta)
Art. 7.  (Lavori preparatori, note e testi coordinati)
Art. 8.  (Avviso di rettifica ed errata corrige)
Art. 9.  (Periodicità della pubblicazione)
Art. 10.  (Richiesta e termini di pubblicazione)
Art. 11.  (Costi di pubblicazione)
Art. 12.  (Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative)
Art. 13.  (Determinazioni dell’Ufficio di Presidenza)
Art. 14.  (Direttore)
Art. 15.  (Appalto)
Art. 16.  (Norma finanziaria)
Art. 17.  (Abrogazione)


§ 1.1.51 - L.R. 24 dicembre 2004, n. 32.

Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale.

(B.U. 29 dicembre 2004, n. 12)

 

     Art. 1. (Natura e sede)

     1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di seguito denominato B.U.R.L., è lo strumento di legale conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in genere in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.

     2. Al fine di garantire la più rapida informazione e rendere maggiormente agevole l’accesso, il B.U.R.L. è altresì diffuso attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici.

     3. Il B.U.R.L. è pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio regionale e ha sede presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione dello stesso.

 

     Art. 2. (Articolazione)

     1. Il B.U.R.L., in relazione alla tipologia degli atti pubblicati, è diviso in quattro parti.

 

     Art. 3. (Contenuti della parte prima)

     1. Nella parte prima sono  pubblicati:

     a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;

     b) le leggi e i regolamenti regionali;

     c) le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali o di altra Regione impugnate dalla Regione Liguria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;

     d) le comunicazioni e gli atti relativi a referendum abrogativi di leggi o provvedimenti regionali;

     e) gli estremi di leggi, decreti ed altri atti dello Stato di particolare interesse per la Regione, nonché quelli degli atti della Unione Europea di interesse regionale.

     2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono pubblicati integralmente.

 

     Art. 4. (Contenuti della parte seconda)

     1. Nella parte seconda sono pubblicati:

     a) le deliberazioni del Consiglio regionale;

     b) le deliberazioni della Giunta regionale;

     c) le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     d) i decreti del Presidente della Giunta regionale;

     e) i decreti dei Direttori generali e dei dirigenti regionali;

     f) i comunicati ufficiali degli organi regionali qualora interessino la generalità dei cittadini;

     g) le circolari relative all’applicazione di leggi o atti amministrativi regionali;

     h) gli atti degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista in leggi o regolamenti dello Stato o della Regione.

     2. Gli atti di cui al comma 1 lettere b), c), d), e) e h) sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una fondata esigenza di pubblica conoscenza dell’atto.

     3. La pubblicazione avviene, di norma, per estratto o per sunto, salvo il caso in cui le specifiche norme che ne prevedono la pubblicazione stabiliscano diversamente; il sunto o l’estratto sono redatti a cura del soggetto che richiede la pubblicazione.

 

     Art. 5. (Contenuti della parte terza)

     1. La parte terza è divisa in due sezioni.

     2. Nella prima sezione sono pubblicati gli Statuti degli enti locali della Regione e le loro modificazioni.

     3. Nella seconda sezione sono pubblicate per estratto, redatto dal soggetto richiedente, le relazioni annuali del Difensore Civico regionale e dei Difensori Civici provinciali e comunali.

 

     Art. 6. (Contenuti della parte quarta)

     1. La parte quarta è divisa in due sezioni.

     2. Nella prima sezione sono pubblicati:

     a) i bandi di concorso agli impieghi regionali o in altri enti pubblici;

     b) i bandi di gara d’appalto;

     c) i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di borse di studio, di contributi, di sovvenzioni, di benefici economici o finanziari;

     d) gli avvisi della Regione, degli enti locali e di enti pubblici o di altri enti ed organi la cui pubblicazione è prevista per legge;

     e) le tariffe per erogazione di servizi.

     3. Nella seconda sezione sono pubblicati gli accordi di programma nonché altri atti di procedura negoziata di interesse regionale.

 

     Art. 7. (Lavori preparatori, note e testi coordinati)

     1. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme.

     2. Fermo restando il valore e l’efficacia delle originarie fonti normative, qualora una legge o un regolamento regionale abbia subito numerose e complesse modifiche può essere disposta la pubblicazione nella parte prima del B.U.R.L. del testo dell’atto coordinato con le modifiche stesse.

     3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 provvede il Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale, sentite, ove necessario, le competenti strutture della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Avviso di rettifica ed errata corrige)

     1. Qualora il testo dell’atto trasmesso per la pubblicazione al B.U.R.L. contenga errori materiali o l’atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso per la stampa si provvede, anche d’ufficio, alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato, denominato rispettivamente avviso di rettifica o errata corrige, che indica la parte erronea e la sua esatta formulazione; se del caso, si provvede alla ripubblicazione dell’intero testo.

 

     Art. 9. (Periodicità della pubblicazione)

     1. Il B.U.R.L. ha periodicità settimanale e si pubblica di regola il mercoledì; nel caso che tale giorno coincida con festività la pubblicazione avviene il primo giorno successivo non festivo.

     2. Le quattro parti del B.U.R.L. sono pubblicate in fascicoli separati, con distinta numerazione delle pagine. La vendita, sia in abbonamento che per singoli numeri, può avvenire separatamente [1].

     3. I supplementi straordinari e la raccolta delle disposizioni normative di cui all’articolo 12 sono venduti separatamente e non sono compresi nell’abbonamento ordinario.

 

     Art. 10. (Richiesta e termini di pubblicazione)

     1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all’articolo 1 comma 3 da parte degli organi o delle strutture regionali stesse.

     2. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui al comma 1, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione; alla richiesta devono essere altresì allegati:

     a) il documento originale, debitamente sottoscritto;

     b) due copie dell’atto da pubblicare;

     c) copia della ricevuta del versamento, qualora dovuto, delle tariffe di inserzione riportate nella prima pagina del Bollettino, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di conto corrente postale intestato al B.U.R.L.

     3. Gli atti sono anticipati, di norma, per via telematica; in tale caso alla lettera di richiesta deve essere allegato il solo originale dell’atto da pubblicare.

     4. Gli atti acquisiti ai fini dell’applicazione della presente legge dalla struttura di cui al comma 1 entro la giornata del mercoledì sono pubblicati di norma nel Bollettino Ufficiale di due mercoledì successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi.

 

     Art. 11. (Costi di pubblicazione)

     1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione:

     a) quando è richiesto dagli organi e strutture della Regione;

     b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali;

     b bis) nel caso di pubblicazione degli Statuti degli enti locali [2].

     2. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese del soggetto nel cui interesse è prevista.

 

     Art. 12. (Supplementi, indici e raccolta delle disposizioni normative)

     1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi ordinari e straordinari che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.

     2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi straordinari i bilanci annuali e pluriennali nonché il rendiconto della Regione.

     3. Annualmente viene pubblicato l’indice, analitico e cronologico, al fine di facilitare la ricerca degli atti pubblicati.

     4. A cura della struttura consiliare competente in materia legislativa, in raccordo con la competente struttura della Giunta regionale, si provvede alla pubblicazione, di norma con cadenza annuale, della raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali.

 

     Art. 13. (Determinazioni dell’Ufficio di Presidenza)

     1. Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono determinati:

     a) le caratteristiche ed il formato del B.U.R.L.;

     b) la tiratura, stabilita in maniera distinta per le singole parti pubblicate separatamente;

     c) le modalità di vendita al pubblico, ivi compreso il prezzo degli abbonamenti;

     d) le tariffe di inserzione;

     e) la disciplina della diffusione del B.U.R.L. in via telematica;

     f) l’elenco degli Enti, organismi e persone cui il B.U.R.L. è inviato gratuitamente, per parte ed in copia singola.

 

     Art. 14. (Direttore) [3]

     1. Il direttore è un dirigente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, nominato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 15. (Appalto)

     1. L’appalto della stampa del B.U.R.L. è affidato in base ad apposito capitolato d’oneri a norma della vigente legislazione statale e regionale sui procedimenti contrattuali e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

     (Omissis)

 

     Art. 17. (Abrogazione)

     1. E’ abrogata la legge regionale 28 dicembre 1988, n. 75 (pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2009, n. 26.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2009, n. 26.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2009, n. 26.