§ 1.1.16 - L.R. 28 agosto 1986, n. 21.
Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:28/08/1986
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Patrocinio della Regione).
Art. 3.  (Convegni e Congressi).
Art. 4.  (Adesioni di natura associativa).
Art. 5.  (Adesioni a specifiche iniziative).
Art. 6.  (Pubbliche relazioni e divulgazione dell'attività regionale).
Art. 7.  (Rappresentanza).
Art. 7 bis.  (Contributi e partecipazione finanziaria)
Art. 8.  (Uso dei simboli ufficiali della Regione).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Autonomia del Consiglio regionale).


§ 1.1.16 - L.R. 28 agosto 1986, n. 21.

Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione.

(B.U. 10 settembre 1986, n. 37).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Le iniziative e le attività, volte a favorire la presenza istituzionale della Regione nel contesto sociale del territorio per le finalità stabilite negli artt. 4 e 5 dello Statuto nei campi di attività di interesse regionale, sono promosse ed attuate dalla Regione Liguria secondo quanto disposto nei successivi articoli.

 

     Art. 2. (Patrocinio della Regione).

     1. La Regione può concedere il proprio patrocinio formale a manifestazioni ed iniziative che rivestano particolare rilevanza scientifica, storica, culturale, istituzionale e per altri aspetti di particolare significato ed importanza per la Liguria.

     2. Il patrocinio è concesso dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

     2 bis. Unitamente al patrocinio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può altresì concedere l’utilizzo dello stemma della Regione in deroga a quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 (Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto) [1].

     3. I promotori ed organizzatori delle manifestazioni o iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

 

     Art. 3. (Convegni e Congressi).

     1. La Giunta regionale può organizzare direttamente, anche con la collaborazione di Enti, Istituti, Associazioni ed organismi pubblici o privati, convegni, congressi, celebrazioni, mostre e rassegne che abbiano riferimento alle finalità ed ai campi di attività di cui all'art. 1.

     2. La Giunta regionale può concorrere e partecipare all'organizzazione da parte di altri soggetti delle manifestazioni di cui al comma precedente, anche mediante contributi finanziari e l'apporto di materiale, strutture e documentazioni proprie. L'erogazione dei contributi è deliberata previa presentazione di idonea documentazione di spesa.

     3. Nei settori di intervento regionale per i quali le leggi prevedono fondi per attività di cui ai precedenti due commi, le spese ed i contributi relativi saranno erogati esclusivamente sui fondi predetti secondo i criteri e con le modalità stabiliti nelle leggi che li disciplinano.

 

     Art. 4. (Adesioni di natura associativa).

     1. La Regione può aderire, con vincolo associativo, ad Enti, Istituti, Associazioni ed organismi pubblici e privati operanti nei campi di attività di interesse regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, purché operino, senza scopi di lucro, in attività attinenti studi e ricerche rivolti alle esigenze della programmazione della Regione nei vari compiti di interesse regionale o per la tutela e sviluppo delle autonomie in genere ed in settori specifici.

     2. La Regione, in tal caso, versa la quota associativa e può erogare contributi ordinari e particolari per le attività degli Enti, Istituti, Associazioni ed organismi cui aderisce, secondo quanto previsto nello statuto e nell'atto costitutivo.

     3. L'adesione della Regione è deliberata, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Adesioni a specifiche iniziative).

     1. Al fine di assicurare la presenza istituzionale della Regione nel contesto della collettività ligure, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, può aderire anche con la concessione di contributi, ad iniziative, manifestazioni ed attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1.

     2. La domanda di contributo deve essere formulata dagli Enti, Istituti, Associazioni, Organismi e Comitati e deve essere sottoscritta da chi ne ha rappresentanza.

     3. La Giunta regionale può concedere l'adesione e i contributi finanziari di cui al presente articolo ai soggetti indicati al secondo comma che non perseguano fini di lucro per iniziative od attività di notevole interesse e per interventi connessi ad avvenimenti di particolare rilievo nell'ambito regionale che rechino lustro alla immagine della Regione e alle attività della sua popolazione.

     4. Non possono essere concessi contributi a norma del presente articolo per attività ed interventi previsti da leggi statali e regionali, per i quali dette leggi prevedono la possibilità di contributi della Regione.

     5. L'erogazione dei contributi è deliberata previa presentazione di idonea documentazione di spesa.

     6. La Giunta regionale, nella determinazione del contributo, deve tener conto della rilevanza dell'iniziativa in rapporto ai problemi della Regione Liguria e delle Comunità locali, del carattere nazionale, regionale o locale, dell'avvenimento, della partecipazione degli Enti locali, della spesa complessiva occorrente e delle disponibilità finanziarie, che devono essere indicate nella domanda.

 

     Art. 6. (Pubbliche relazioni e divulgazione dell'attività regionale).

     1. La Giunta regionale può ricavare conoscenze indispensabili per l'esercizio delle funzioni regionali tramite rapporti con ogni organismo, ente, associazione, espressione dell'informazione, della cultura, dell'arte e della scienza, anche attraverso opportune convenzioni; provvede inoltre, attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione, a rendere edotto il pubblico dei problemi, situazioni, provvedimenti che interessano la Regione, nonché a realizzare pubblicazioni specifiche o periodiche e ad attuare incontri, riunioni e conferenze.

     2. La pubblicazione di comunicati ed avvisi relativi a corsi, concorsi ed altre procedure di interesse della cittadinanza che comportino il rispetto di termini può essere disposta direttamente dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato.

 

     Art. 7. (Rappresentanza).

     1. La Giunta regionale, il Presidente e i componenti della Giunta regionale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti negli inviti ed ospitalità d'uso nei rapporti con Amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell'informazione, della cultura, alti dirigenti in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri cui partecipano i soggetti di cui sopra.

     2. Il Presidente della Giunta regionale può, altresì, disporre doni di rappresentanza in occasione di visite di controllo o di ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico.

 

          Art. 7 bis. (Contributi e partecipazione finanziaria) [2]

     1. Gli atti regionali di concessione di contributi o relativi ad altre forme di partecipazione finanziaria a carico del bilancio regionale prevedono le modalità con le quali i beneficiari sono tenuti a dare atto dell’intervento regionale, indicando, ove previsto, anche lo stemma della Regione.

 

     Art. 8. (Uso dei simboli ufficiali della Regione). [3]

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Autonomia del Consiglio regionale).

     1. Sono fatte salve le norme legislative e regolamentari riguardanti la presenza istituzionale del Consiglio regionale nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.

 

 


[1] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[2] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.

[3] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14.