§ 1.1.g - D.G.R. 16 maggio 2003, n. 544.
Modifiche alle tabelle ‘‘A’’ e ‘‘B’’ della legge regionale 4.6.1996 n. 25.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:16/05/2003
Numero:544

§ 1.1.g - D.G.R. 16 maggio 2003, n. 544.

Modifiche alle tabelle ‘‘A’’ e ‘‘B’’ della legge regionale 4.6.1996 n. 25.

(B.U. 11 giugno 2003, n. 24).

 

     LA GIUNTA REGIONALE

     Vista la legge regionale 4.6.1996 n. 25 recante la nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione, la quale prevede, all’articolo 2, comma 1, che l’ammontare dei compensi per giornata di seduta, qualora non sia diversamente stabilito dalle leggi di settore, è fissato in lire 50.000 (leggasi E. 25,82), lire 100.000 (leggasi E. 51,65), e lire 150.000 (leggasi E. 77,47), secondo quanto previsto dalle tabelle A, B e C allegate alla legge stessa, in relazione all’impegno richiesto, alla natura e alle conseguenti responsabilità;

     Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 4, della predetta legge regionale, il quale stabilisce che gli eventuali nuovi inserimenti nelle tabelle allegate alla legge stessa sono effettuati con deliberazione della Giunta Regionale;

     Vista la nota n. 1478 del 24.8.1998 con la quale il Direttore della Direzione Centrale Affari Legali e Organizzativi ha comunicato che, conformemente al parere espresso sull’argomento dal Settore Avvocatura Regionale, viene individuato nel Settore Risorse Umane l’ufficio competente alla predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all’esame della Giunta Regionale per l’inserimento dei nuovi organismi nelle tabelle allegate alla legge regionale n. 25/1996;

     Vista la nota del Dirigente del Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità n. 1623 in data 25.3.2003 con cui si propone il passaggio della ‘‘Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio taxi’’, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’, dalla tabella ‘‘A’’ alla tabella ‘‘B’’ allegata alla legge regionale n. 25/1996, atteso che i compiti svolti dai componenti della predetta Commissione sono maggiormente rispondenti, per analogia, alle professionalità esistenti nelle commissioni inserite nella predetta tabella ‘‘B’’;

     Vista la medesima nota n. 1623 in data 25.3.2003 del Dirigente del Settore Mobilità, Trasporti e Viabilità con cui si chiede inoltre la cancellazione dalla tabella ‘‘A’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, delle seguenti commissioni in quanto non più esistenti:

     -- ‘‘Commissione regionale per autoservizi pubblici non di linea’’ prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’;

     -- ‘‘Commissione tecnica per la definizione del bando e valutazioni proposte per interventi sui trasporti pubblici locali’’ prevista dall’articolo 20 della legge regionale 12.06.1989 n. 15 ‘‘Abbattimento delle barriere architettoniche e organizzative’’;

     Ritenuto accogliere le richieste così come formulate dal Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti con nota n. 1623 del 25.3.2003, e pertanto di disporre:

     -- il passaggio dalla tabella ‘‘A’’ alla tabella ‘‘B’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio taxi’’, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’;

     -- la cancellazione dalla tabella ‘‘A’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione regionale per autoservizi pubblici non di linea’’ prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’;

     -- la cancellazione dalla tabella ‘‘A’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione tecnica per la definizione del bando e valutazioni proposte per interventi sui trasporti pubblici locali’’ prevista dall’articolo 20 della legge regionale 12.06.1989 n. 15 ‘‘Abbattimento delle barriere architettoniche e organizzative’’;

     Su proposta dell’Assessore alle Finanze ed Organizzazione;

     DELIBERA

     per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente richiamati, di disporre, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 25/1996:

     -- il passaggio dalla tabella ‘‘A’’ alla tabella ‘‘B’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti d’idoneità all’esercizio del servizio taxi’’, prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’;

     -- la cancellazione dalla tabella ‘‘A’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione regionale per autoservizi pubblici non di linea’’ prevista dall’articolo 10 della legge regionale 25.07.1994 n. 40 ‘‘Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21’’;

     -- la cancellazione dalla tabella ‘‘A’’, allegata alla legge regionale n. 25/1996, della ‘‘Commissione tecnica per la definizione del bando e valutazioni proposte per interventi sui trasporti pubblici locali’’ prevista dall’articolo 20 della legge regionale 12.06.1989 n. 15 ‘‘Abbattimento delle barriere architettoniche e organizzative’’;

     -- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.