| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lazio | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.4 caccia | 
| Data: | 29/04/1980 | 
| Numero: | 27 | 
| Sommario | 
| Art. 1. E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo. | 
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel [...] | 
§ 3.4.22 - L.R. 29 aprile 1980, n. 27. [1]
Divieto di usare volatili per il tiro a volo.
(B.U. 20 maggio 1980, n. 14).
Art. 1. E' vietato a chiunque usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo.
				     Le infrazioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 31 lettera n), della 
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
				[1] Abrogata dall'art. 4 della