| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lazio | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.4 caccia | 
| Data: | 09/06/1975 | 
| Numero: | 55 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi. | 
§ 3.4.10 - L.R. 9 giugno 1975, n. 55. [1]
Limitazioni all'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle riserve di caccia.
(B.U. 30 giugno 1975, n. 18).
Art. 1. Nelle riserve di caccia è vietata ogni forma di esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, fatta eccezione per palmipedi, trampolieri e columbidi.
Il Comitato provinciale della caccia, su conforme parere dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura, può permettere nelle riserve, sotto determinate condizioni e nel periodo di esercizio venatorio, la caccia agli storni, ai passeri ed ai tordi per la protezione delle colture.
				[1] Abrogata dall'art. 4 della