| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Lazio | 
| Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa | 
| Capitolo: | 2.7 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 31/12/1987 | 
| Numero: | 63 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'espressione «trattamento giuridico» contenuta nell'articolo unico della legge regionale 6 giugno 1984, n. 22, deve essere interpretata nel senso che i giovani i quali hanno superato l'esame di [...] | 
§ 2.7.50 - L.R. 31 dicembre 1987, n. 63. - Interpretazione autentica della
legge regionale 6 giugno 1984, n. 22: «Modifica alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 43, concernente: "Disciplina per la sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile"».
(B.U. 9 gennaio 1988, n. 1).
Art. 1. 1. L'espressione «trattamento giuridico» contenuta nell'articolo unico della