§ 4.1.69 - Legge Regionale 30 maggio 1988, n. 37.
Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:30/05/1988
Numero:37


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.  [7]
Art. 7.  [8]
Art. 8.  [9]
Art. 9.  [10]
Art. 10.  [11]
Art. 11.  [12]
Art. 12.  [13]
Art. 13.  [14]
Art. 14.  [15]
Art. 15.  [16]
Art. 16.  [17]
Art. 17.  [18]
Art. 18.  [19]
Art. 19.  [20]
Art. 20.  [21]
Art. 21.  [22]
Art. 22.  [23]
Art. 23.  [24]
Art. 24.  [25]
Art. 25.  [26]
Art. 26.  [27]
Art. 27.  [28]
Art. 28.  [29]
Art. 29.  [30]
Art. 30.  [31]
Art. 31.  [32]
Art. 32.  [33]
Art. 33.  [34]
Art. 34.  [35]
Art. 35.  [36]
Art. 36.  [37]
Art. 37.  [38]
Art. 38.  [39]
Art. 39.  [40]
Art. 40.  [41]
Art. 41.  [42]
Art. 42.  [43]
Art. 43.  [44]
Art. 44.  [45]
Art. 45.  [46]
Art. 46.  [47]
Art. 47.  [48]
Art. 48.  [49]
Art. 49.  [50]
Art. 50.      1. All'articolo 28, ultimo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono soppresse le parole «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge»
Art. 51.      1. All'articolo 20, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «sono incrementati del 20%.» sono sostituite dalle parole «possono essere incrementati del 30%.»
Art. 52.      1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato
Art. 53.      1. All'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi» sono sostituite con le parole «nei piani di recupero o [...]
Art. 54.      1. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono aggiunte, in fine, le parole «limitatamente alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo.»
Art. 55.      1. Gli articoli 27 e 28 e il secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono abrogati
Art. 56.  (Omissis)
Art. 57. 
Art. 58.  [53]
Art. 59.  [54]
Art. 60.  [55]


§ 4.1.69 - Legge Regionale 30 maggio 1988, n. 37.

Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 31 maggio 1988, n. 69).

 

CAPO I

Norme di modifica e di integrazione della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 [1]

 

Art. 1. [2]

     1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 2. [3]

     1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 3. [4]

     1. Sono abrogati il primo e gli ultimi due commi dell'articolo 4 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 4. [5]

     1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. [6]

     1. Alla lettera c), dell'articolo 8 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, dopo le parole «dei limiti di reddito» sono inserite e parole «e della detrazione per familiari a carico».

 

     Art. 6. [7]

     1. Il terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al quinto comma dell'articolo 16 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente periodo: «La richiesta o l'assunzione diretta, da parte dell'Assessore ai lavori pubblici, di elementi istruttori sospende il termine di esecutività delle deliberazioni, sino ad avvenuta acquisizione od assunzione degli stessi.».

 

     Art. 7. [8]

     1. L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. [9]

     1.   L'articolo 23 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. [10]

     1. L'articolo 24 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. [11]

     1. L'articolo 25 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. [12]

     1. Sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 12. [13]

     1. All'articolo 31 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è abrogata la parola «singoli».

 

     Art. 13. [14]

     1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 14. [15]

     1. All'articolo 38, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite con le parole «di edilizia convenzionata ed agevolata».

 

     Art. 15. [16]

     1. L'articolo 39 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. [17]

     1. All'articolo 40, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «ed occuperà l'alloggio» sono sostituite con le parole «nell'alloggio».

     2. All'articolo 40 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 17. [18]

     1. Il primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. [19]

     1. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. [20]

     1. E' abrogato l'articolo 46 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 20. [21]

     1. All'articolo 47 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 21. [22]

     1. Il terzultimo comma dell'articolo 51 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. [23]

     1. Al primo comma dell'articolo 56 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguente parole: «nonché delle esigenze di vicinanza abitativa di nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità.».

 

     Art. 23. [24]

     1. E' abrogato l'articolo 59 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 24. [25]

     1. All'articolo 60 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59» sono sostituite dalle parole «previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29».

 

     Art. 25. [26]

     1. All'articolo 61, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 59» sono sostituite dalle parole «previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29».

     2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. La lettera e) del primo comma dell'articolo 61 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26. [27]

     1. All'articolo 63 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «le modalità» sono inserite le parole «e gli effetti».

 

     Art. 27. [28]

     1. Al quarto comma dell'articolo 65 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed, in deroga all'articolo 25, sono rilevanti ai fini del presente articolo i redditi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e delle eventuali altre persone conviventi».

     2. All'articolo 65 penultimo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 le parole «limite di reddito previsto per l'edilizia convenzionata» sono sostituite dalle parole «di un terzo il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata».

 

     Art. 28. [29]

     1. Al secondo comma dell'articolo 72 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le parole «, ovvero di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione.».

     2. All'articolo 72 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 29. [30]

     1. All'articolo 81, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «o agevolata».

     2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 81 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 30. [31]

     1. Il primo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. [32]

     1. Il secondo comma dell'articolo 84 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32. [33]

     1. All'articolo 86 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «limitatamente agli interventi di recupero».

 

     Art. 33. [34]

     1. All'articolo 88, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è abrogata la parola «singoli».

     2. All'articolo 88 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 34. [35]

     1. Il penultimo comma dell'articolo 89 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come integrato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.

 

     Art. 35. [36]

     1. All'articolo 90 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 36. [37]

     1. All'articolo 92 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo il primo comma viene inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 37. [38]

     1. All'articolo 93, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «alla verifica del rispetto del limite di superficie prescritto nonché».

     2. All'articolo 93, quarto comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, viene aggiunto il seguente periodo: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato dal Direttore provinciale dei lavori pubblici nei casi di proroga o rinnovo della concessione edilizia.».

 

     Art. 38. [39]

     1. All'articolo 94, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, le parole «con decorrenza iniziale dal 1º gennaio successivo» vengono sostituite con le parole «con decorrenza dal 1º marzo successivo».

 

     Art. 39. [40]

     1. All'articolo 95, terzo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «ha luogo» vanno inserite le parole «per gli interventi di nuova costruzione e recupero».

 

     Art. 40. [41]

     1. All'articolo 96 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 41. [42]

     Dopo l'articolo 97 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 42. [43]

     1. Al primo comma dell'articolo 99 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «non motivati da morosità o immoralità o che devono abbandonare l'alloggio al fine di consentire gli interventi di recupero previsti da piani di recupero o da piani particolareggiati vigenti.».

 

     Art. 43. [44]

     1. All'articolo 102, quarto comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono abrogate le parole «secondo comma».

 

     Art. 44. [45]

     1. All'articolo 106, terzo comma, della legge regionale  1º settembre 1982, n. 75, la percentuale «5%» è sostituita con la percentuale «10%».

 

     Art. 45. [46]

     1. L'articolo 113 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 46. [47]

     1. L'articolo 118 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 47. [48]

     1. L'articolo 120 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, e modificato dall'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48. [49]

     1. L'articolo 121 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è abrogato.

 

     Art. 49. [50]

     1. All'articolo 125, ultimo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, dopo le parole «degli operatori e dei beneficiari» vengono inserite le parole «i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato».

 

CAPO II

 

     Art. 50.

     1. All'articolo 28, ultimo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono soppresse le parole «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

 

CAPO III

Norme di modifica e di integrazione della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

 

     Art. 51.

     1. All'articolo 20, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «sono incrementati del 20%.» sono sostituite dalle parole «possono essere incrementati del 30%.».

 

     Art. 52.

     1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato.

     2. All'articolo 23, quarto comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 sono soppresse le parole «Alla stessa condizione di limite di superficie di cui ai comma precedente,».

 

     Art. 53.

     1. All'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi» sono sostituite con le parole «nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi».

 

     Art. 54.

     1. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono aggiunte, in fine, le parole «limitatamente alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo.».

 

     Art. 55.

     1. Gli articoli 27 e 28 e il secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono abrogati.

 

CAPO IV [51]

 

     Art. 56. (Omissis)

 

CAPO V

Norme transitorie

 

     Art. 57. [52]

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti l'edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     2. E' tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.

     3. I tassi di interesse delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, delle quali non sia ancora cominciata la restituzione, e riguardanti gli interventi di recupero edilizio in regime di edilizia convenzionata, possono essere parificati a quelli previsti dall'articolo 19 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, su richiesta degli operatori interessati, a condizione che non sia ancora intervenuto il provvedimento di liquidazione definitiva dell'anticipazione. Le domande devono pervenire all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Alle stesse condizioni di cui al comma 3 è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all'articolo 94 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, anche in favore delle imprese e delle cooperative già ammesse ad interventi di edilizia convenzionata per la realizzazione di progetti finalizzati ai sensi dell'articolo 44 della stessa legge.

 

     Art. 58. [53]

     1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.

     2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o I.A.C.P., la disposizione di cui al comma 1 opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnatari titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l'applicazione.

     3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell'istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell'operazione.

 

     Art. 59. [54]

     1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, non viene disposta la decadenza dal contributo, prevista dal terzo comma dello stesso articolo, nel caso in cui, prima dell'entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di contributi di edilizia agevolata e convenzionata abbiano occupato l'alloggio ed acquisito la residenza nello stesso posteriormente alla data del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, ovvero nel caso di sostituzioni di soci assegnatari effettuate senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore ai lavori pubblici, sempreché i subentranti siano in possesso dei requisiti soggettivi prescritti alla data dell'assegnazione.

     2. La deroga di cui al comma 1 non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stata emesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 60. [55]

     1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, ovvero ai «Buoni Casa» e non ancora archiviati o comunque dichiarati decaduti, è consentita la concessione o il mantenimento del contributo, in deroga a quanto previsto dagli articoli 92, 93 e 121 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 67, qualora i motivi ostativi concernano il mancato rispetto dei termini fissati dai Direttori provinciali per la presentazione dei documenti, ovvero di quelli previsti per la presentazione di contratti di mutuo, di compravendita o della dichiarazione di regolare esecuzione, ovvero il mancato rispetto dei limiti di superficie o della caratteristica di non lussuosità delle abitazione, o ancora il mancato rispetto dei termini per la presentazione del certificato di abitabilità o del contratto definitivo di mutuo.

     2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell'alloggio.

 

 


[1] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[2] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[5] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[6] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[7] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[8] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[9] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[14] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[20] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[21] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[22] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[23] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[24] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[25] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[26] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[27] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[28] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[29] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[30] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[31] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[32] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[33] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[34] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[35] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[36] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[37] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[38] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[39] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[40] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[41] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[42] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[43] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[44] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[45] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[46] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[47] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[48] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[49] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[50] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[51] Capo IV abrogato dalla L.R. 30 maggio 1988, n. 38.

[52] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[53] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[54] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[55] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.