| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.12 artigianato | 
| Data: | 22/08/1991 | 
| Numero: | 32 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 3.12.29 - L.R. 22 agosto 1991, n. 32.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.
(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).
     [1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall'Amministrazione regionale e dall'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia anche i consorzi e le società consortili previsti dall'articolo 31 ter della 
     [1. Le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 della 
1 bis. Nell'ipotesi di finanziamento agevolato l'iscrizione all'Albo deve avvenire antecedentemente al rimborso da parte dell'impresa della prima rata di ammortamento [4].]
[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della 
[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della 
[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della 
[4] Comma aggiunto dall'art. 7 della