| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste | 
| Data: | 18/05/1993 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 3.1.139 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 22. [1]
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura.
(B.U. 20 maggio 1993, n. 33 - Suppl. Straord.).
				     [1. Gli interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o trasferite dalla Regione a favore delle opere di rimboschimento e degli impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le modalità di erogazione e di liquidazione dei contributi e l'effettuazione delle operazioni colturali, dalle disposizioni del 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso comunque non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.]
				[1] Abrogata dall'art. 23 della 
				[2] Inserisce un comma all'art. 5 della 
				[3] Sostituisce il comma 1, art. 11 della 
				[4] Articolo abrogato dall'art. 104 della 
				[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della