§ 3.1.51 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 56.
Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/06/1978
Numero:56


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [3]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 3.1.51 - Legge Regionale 8 giugno 1978, n. 56. [1]

Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo.

(B.U. 15 giugno 1978, n. 49).

 

Art. 1. [2]

L'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a concedere a favore di Enti ed Associazioni aventi sede nella regione, sovvenzioni sulle spese comprese quelle riguardanti la gestione ordinaria, dagli stessi sostenute per conseguire i propri scopi istituzionali d' interesse agricolo o di assistenza ai lavoratori agricoli oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola;

b) a concedere sovvenzioni a favore di Province, Comunità montane, Comuni e loro Consorzi per lo svolgimento di iniziative inerenti all'assistenza tecnica, alla divulgazione ed all'attività dimostrativa in agricoltura;

c) a concedere sovvenzioni a favore di Enti ed Organismi aventi sede anche al di fuori della regione che svolgono funzioni interessanti l'agricoltura regionale. Tali sovvenzioni potranno essere concesse per le spese di gestione per un importo corrispondente alla eventuale quota annua di adesione che l'Amministrazione regionale è tenuta a versare o per un importo determinato dalla Giunta regionale; dette sovvenzioni potranno essere concesse anche per iniziative concernenti programmi specifici rivolti all'agricoltura regionale.

 

     Art. 2.

I beneficiari di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 dovranno presentare entro il 31 marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, una domanda, corredata da copia autentica dello statuto e da un programma con relativo preventivo annuale di spesa oppure da una previsione annuale degli oneri gestionali.

I beneficiari di cui alla lettera b) dell'articolo 1 sono tenuti a presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, il programma ed il preventivo di spesa per le iniziative ammissibili a sovvenzione.

Per quanto attiene i beneficiari di cui alla lettera c) dell'articolo 1 la sovvenzione per le spese di gestione viene concessa su presentazione di una domanda accompagnata dal bilancio preventivo entro il 31 marzo di ogni anno, mentre per i programmi specifici rivolti all'agricoltura regionale dovrà essere presentato unitamente alla domanda, il programma delle iniziative corredato dall'apposito preventivo di spesa.

La sovvenzione di cui al punto a) dell'articolo 1 non potrà essere accordata, per le spese di gestione, a cooperative e loro consorzi che nel medesimo anno o nell'ultimo semestre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la sovvenzione abbiano ottenuto l'erogazione di un prestito per le necessità di conduzione agevolato negli interessi a termini di leggi statali o regionali.

Per l'esercizio 1978 le domande di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma dovranno pervenire all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. [3]

1. Le sovvenzioni sono erogate a seguito della presentazione del bilancio consuntivo dal quale risulti la sovvenzione concessa e la relativa spesa sostenuta, nonchè della rendicontazione della spesa fino alla copertura della sovvenzione. Per quanto attiene la quota annua di adesione concessa ai beneficiari di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), è sufficiente la presentazione da parte dei medesimi del bilancio consuntivo, sul quale risulti evidenziato l'introito della quota stessa.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione, a pena di decadenza dalla medesima.

3. Per quanto attiene i beneficiari di cui all'articolo 1, comma primo, lettere a) e c), le sovvenzioni sono erogate al netto dell'utile d'esercizio evidenziato dal bilancio consuntivo previa rideterminazione della sovvenzione concessa. Qualora l'ammontare dell'utile d'esercizio sia superiore a quello della sovvenzione concessa, l'Amministrazione regionale procede alla revoca della medesima.

 

     Art. 4.

In via transitoria, le sovvenzioni di cui all'articolo 1 della presente legge potranno essere concesse anche per le attività svolte nell'anno 1977.

In tal caso gli Enti ed Organismi interessati presenteranno all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, la relativa domanda, unitamente ai documenti di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18 ed il Capo II della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6.

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7552 con la denominazione: << Sovvenzioni per finalità di interesse agricolo >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 850 milioni per l'esercizio 1978.

Al predetto onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante i seguenti storni:

- per lire 1.200 milioni, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978 - comprendente la quota di lire 400 milioni non utilizzata al 31 dicembre 1977 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 -, dal capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978;

- per i restanti 200 milioni, di cui 50 milioni per l'esercizio 1978, dal capitolo 2655 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 80, L.R. 12/1998, è stato abrogato dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Nuovamente abrogata dall'art. 2, comma 6, della L.R. 30 marzo 2018, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 23 gennaio 1981, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 1997, n. 22.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. Vedi anche la norma transitoria ivi prevista al comma 22.