| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni | 
| Data: | 10/06/1989 | 
| Numero: | 14 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, il comma 4 è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. 1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, [...] | 
| Art. 3. 1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1, e nella legge regionale 13 giugno [...] | 
§ 2.5.9 - Legge Regionale 10 giugno 1989, n. 14. [1]
Norme modificative ed integrative della legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1 e della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
(B.U. 12 giugno 1989, n. 40).
     1. All'articolo 4 della 
(Omissis).
     1. Per la istituzione e la determinazione delle indennità di carica riferite alla Comunità collinare del Friuli sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 11, primo e secondo comma, della 
     1. Per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto con essa compatibili, valgono le disposizioni contenute nella 
[1] Abrogata dall'art. 1 della