| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici | 
| Data: | 19/12/1992 | 
| Numero: | 42 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. L'articolo 22 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. 1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'atto dell'elezione della Giunta regionale conseguente al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia [...] | 
§ 2.1.37 - Legge Regionale 19 dicembre 1992, n. 42.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali».
(B.U. 19 dicembre 1992, n. 47 - Suppl. straord.).
     L'articolo 20 della 
(Omissis) [1].
     L'articolo 22 della 
(Omissis) [2].
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'atto dell'elezione della Giunta regionale conseguente al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in carica [3].
[1] Articolo inserito nel testo della legge originaria.
[2] Vedi nota che precede.
[3] Vedi la deroga di cui all'art 1 della