§ 2.8.2a - Legge 12 ottobre 1956, n. 1184.
Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/10/1956
Numero:1184


Sommario
Art. unico.      L'art. 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, è sostituito dal seguente


§ 2.8.2a - Legge 12 ottobre 1956, n. 1184. [1]

Modifica dell'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(G.U. 31 ottobre 1956, n. 276).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 8 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, è sostituito dal seguente:

     "L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, avrà inizio col 1° gennaio e col 1° luglio successivo allo scadere del secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di formazione della piccola proprietà contadina contemplati dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

     Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da regolarsi ad un tasso uguale a quello del mutuo, ed al quale sarà accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo. Al termine dei due anni il saldo debitore di tale conto sarà, a richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in uguale periodo".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.