§ 2.6.72 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536.
Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:30/12/1992
Numero:536


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Servizio fitosanitario nazionale.
Art. 3.  Competenze del Servizio fitosanitario nazionale.
Art. 4.  Competenze del Servizio fitosanitario centrale.
Art. 5.  Competenze dei servizi fitosanitari regionali.
Art. 6.  Registri dei produttori.
Art. 7.  Obblighi dei produttori.
Art. 8.  Provvedimenti ministeriali.
Art. 9.  Sanzioni.
Art. 10.  Norme transitorie.


§ 2.6.72 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536. [1]

Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

(G.U. 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

     2. Ai fini del presente decreto, la direttiva 91/683/CEE, di cui al punto 1 del presente articolo, è denominata nel prosieguo "direttiva".

 

          Art. 2. Servizio fitosanitario nazionale.

     1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, rappresenta l'autorità unica e centrale responsabile del coordinamento nel settore fitosanitario.

     2. Gli uffici delle regioni e province autonome finora denominati Osservatori per le malattie delle piante o che hanno assunto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni degli Osservatori per le malattie delle piante, espletano le attività di controllo fitosanitario sul territorio nazionale.

     3. Ai fini del presente decreto e ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, gli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono denominati rispettivamente, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, "Servizio fitosanitario centrale" e "Servizio fitosanitario regionale".

     4. Il Servizio fitosanitario centrale ed i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria.

 

          Art. 3. Competenze del Servizio fitosanitario nazionale.

     1. Al Servizio fitosanitario nazionale compete:

     a) l'applicazione della legislazione fitosanitaria comunitaria relativa all'importazione, esportazione, transito e circolazione nella Comunità dei vegetali e dei prodotti vegetali;

     b) la vigilanza, il controllo e la certificazione fitosanitaria sulla produzione e sul commercio del materiale di riproduzione vegetale;

     c) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami diagnostici di materiale vegetale e la verifica nell'utilizzo dei mezzi di difesa;

     d) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

     e) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

 

          Art. 4. Competenze del Servizio fitosanitario centrale.

     1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:

     a) la determinazione degli standard tecnici di cui all'art. 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, per l'esercizio dell'attività di vigilanza e di controllo;

     b) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli interventi obbligatori di cui all'art. 3, lettera d) e la effettuazione di controlli nell'esercizio di poteri sostitutivi conseguenti ad inadempienze;

     c) i rapporti con i corrispondenti servizi fitosanitari dei paesi comunitari e terzi e con le organizzazioni internazionali operanti nel settore;

     d) la raccolta dei dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegali e ai prodotti vegetali, e la loro divulgazione a livello nazionale ed internazionale;

     e) la diffusione delle informazioni sia normative che tecniche derivanti da organizzazioni comunitarie o internazionali;

     f) la tenuta del registro nazionale dei produttori di cui all'art. 6;

     g) la tenuta del registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari.

 

          Art. 5. Competenze dei servizi fitosanitari regionali.

     1. Ai servizi fitosanitari regionali compete:

     a) l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale;

     b) i controlli fitosanitari anche per sondaggio, e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, oggetto della direttiva, nelle fasi di produzione e di commercializzazione, e il controllo e le relative autorizzazioni per il rilascio del "passaporto delle piante";

     c) la certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi;

     d) l'effettuazione dei controlli fitosanitari sui punti di entrata del territorio nazionale;

     e) la vigilanza sullo stato fitosanitario delle colture agrarie, forestali ed ornamentali, nonché dei loro prodotti e sugli esami di laboratorio del materiale vegetale;

     f) la proposta di interventi di lotta obbligatoria ed il controllo sulla loro esecuzione;

     g) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a livello regionale;

     h) la registrazione dei produttori e degli importatori dei vegetali e dei prodotti vegetali sottoposti al regime fitosanitario nonché la tenuta del registro regionale;

     i) la effettuazione di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera c), e la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale della eventuale scoperta di tali organismi.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i servizi fitosanitari regionali si avvalgono di personale qualificato, comunicandone i nominativi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, ai fini della iscrizione nel registro di cui all'art. 4, lettera g).

     3. Il personale di cui al comma 2 svolge i compiti dei delegati speciali per le malattie delle piante, di cui agli articoli 3 e 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987, esercitandone i relativi poteri.

 

          Art. 6. Registri dei produttori.

     1. Sono istituiti i registri nazionali e regionali per la iscrizione dei soggetti che producono o commercializzano i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'allegato V della direttiva 77/93/CEE.

     2. Sono esonerati dall'iscrizione nei registri di cui al comma 1 i "piccoli produttori", cioè coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalità siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

 

          Art. 7. Obblighi dei produttori.

     1. I soggetti che producono o commercializzano i vegetali e i prodotti vegetali di cui all'art. 6 sono tenuti a:

     a) richiedere l'iscrizione nel registro regionale;

     b) informare immediatamente il Servizio fitosanitario nazionale di qualsiasi manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali;

     c) consentire l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 5, lettera b);

     d) conservare i passaporti di cui all'art. 5, lettera b) per almeno un anno, iscrivendone gli estremi in apposito registro;

     e) compilare il passaporto delle piante in ogni sua parte.

 

          Art. 8. Provvedimenti ministeriali.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a:

     a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica;

     b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunità;

     c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva;

     d) definire le caratteristiche, i cari e le modalità di rilascio del "passaporto per le piante" di cui all'art. 1, paragrafo 3, lettera f) della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie.

 

          Art. 9. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduca in territorio italiano vegetali o prodotti vegetali di cui è vietata l'introduzione ovvero li introduca in assenza dell'apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ove questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni emanate in relazione al transito di vegetali o di prodotti vegetali nelle zone protette individuate ai sensi dell'art. 8, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

          Art. 10. Norme transitorie.

     1. Ai sensi dell'art. 3 della direttiva le disposizioni del presente decreto si applicheranno sei mesi dopo la revisione degli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976.

     2. Le regioni e province autonome provvedono ad articolare e razionalizzare i propri servizi fitosanitari entro un anno dall'applicazione delle norme del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.