§ 2.6.62 - D.M. 9 maggio 1991, n. 185.
Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:09/05/1991
Numero:185


Sommario
Art. 1.  Requisiti generali.
Art. 2.  Controlli.
Art. 3.  Latte non conforme.
Art. 4.  Norme transitorie.
Art. 5.  Allegati.


§ 2.6.62 - D.M. 9 maggio 1991, n. 185. [1]

Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità».

(G.U. 19 giugno 1991, n. 142).

 

Art. 1. Requisiti generali.

     1. Il latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» deve rispondere ai seguenti requisiti:

     a) provenire da vacche che soddisfino le condizioni generali prescritte per la produzione del latte utilizzato come latte alimentare e che appartengono ad allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi;

     b) provenire da aziende di produzione debitamente autorizzate che soddisfino le condizioni generali di igiene riportate nell'allegato 1 del presente regolamento;

     c) provenire da vacche e da aziende di produzione controllate periodicamente dal servizio veterinario della competente unità sanitaria locale;

     d) oltre ad ottemperare alle prescrizioni relative all'igiene della mungitura, della raccolta, della manipolazione e del trasporto del latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente nonché all'igiene del personale preposto a tali operazioni, essere, appena munto, immediatamente filtrato e refrigerato nell'apposito locale alla temperatura massima di +6 °C ed essere ivi conservato a tale temperatura o inferiore in attesa del trasferimento direttamente allo stabilimento di trattamento termico;

     e) non aver subito alcuna addizione né alcuna sottrazione nei componenti naturali;

     f) soddisfare ai requisiti di composizione ed igienico-sanitari riportati nell'allegato 2 del presente regolamento;

     g) essere conservato e trattato separatamente o in un momento diverso dal normale latte alimentare presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario e annotato in un registro di carico e scarico, vidimato dalla autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte in arrivo, l'azienda di produzione di provenienza ed il quantitativo lavorato.

 

     Art. 2. Controlli.

     1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza quadrimestrale o inferiore a seconda delle necessità, da parte del servizio veterinario della competente unità sanitaria locale.

     2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformità a quanto prescritto dal precedente art. 1, lettere a), b), c), d), e).

     3. Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti nell'art. 1, lettera a), del presente regolamento, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.

     4. Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al momento dell'introduzione del latte nello stabilimento medesimo secondo la frequenza prescritta nell'allegato 2.

     Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione è effettuato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità.

     I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessati.

     5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unità sanitaria locale effettua, al più presto, gli accertamenti clinici sulla vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.

     6. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

 

     Art. 3. Latte non conforme.

     1. Nel caso in cui si constati, a seguito dei controlli analitici effettuati secondo la frequenza riportata nell'allegato 2 del presente regolamento dai laboratori di cui al comma 4 del precedente art. 2, la non conformità in tutto o in parte ai requisiti prescritti, il latte crudo deve essere escluso, con provvedimento motivato del competente servizio dell'autorità sanitaria locale, dalla utilizzazione per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», salvo nel caso dei requisiti igienico-sanitari per il ripristino della cui conformità è concesso alla azienda di produzione un periodo massimo di un mese.

     Se alla scadenza di tale periodo persistesse la non conformità del latte ai requisiti igienico-sanitari prescritti, il competente servizio della unità sanitaria locale adotta nei confronti della azienda di produzione il provvedimento di sospensione temporanea della utilizzazione del latte per la produzione di «latte fresco di alta qualità» fino a quando non risultino, a seguito di controlli analitici, ripristinate le condizioni di conformità.

     2. Il latte crudo di cui al precedente comma 1, tuttavia, ove compatibile, può essere destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente.

 

     Art. 4. Norme transitorie.

     1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere a) e f), è consentito fino al 31 dicembre 1992:

     a) la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed indenni da brucellosi;

     b) la produzione di latte crudo con tenore di materia grassa non inferiore al 3,40% e con tenore di materia proteica non inferiore a 31,0 g/l;

     c) la produzione di latte crudo avente un tenore di germi a +30 °C per ml non superiore a 100.000 presso l'azienda di produzione e non superiore a 300.000 al momento dell'introduzione nello stabilimento di trattamento termico.

 

     Art. 5. Allegati.

     1. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE DI PRODUZIONE

 

     1. Il latte crudo destinato alla produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità» deve provenire da aziende produttrici che, oltre ha soddisfare le condizioni previste per la produzione di latte alimentare trattato termicamente, rispondano ai seguenti requisiti:

     a) possedere un locale separato e distinto dalla stalla per la filtrazione, refrigerazione e conservazione del latte e per il deposito dei recipienti e dei bidoni;

     b) possedere un locale adibito alla conservazione dei detergenti e dei disinfettanti;

     c) possedere un registro di carico e scarico, vidimato dall'autorità locale competente, dal quale risulti il quantitativo giornaliero di latte prodotto e l'impresa destinataria.

 

 

ALLEGATO 2

REQUISITI DI COMPOSIZIONE ED IGIENICO-SANITARI DEL LATTE CRUDO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI «LATTE FRESCO PASTORIZZATO DI ALTA QUALITA'»

 

     1. Il latte crudo, per poter essere utilizzato per la produzione di «latte fresco pastorizzato di alta qualità», deve rispondere almeno ai seguenti requisiti oltre a quelli prescritti per il latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente:

     a) requisiti di composizione;

     tenore di materia grassa: non inferiore al 3,50%;

     tenore di materia proteica: non inferiore a 32,0 g/litro;

     b) requisiti igienico-sanitari:

     tenore in germi a +30 °C (per ml): non superiore a 100.000 [1];

     tenore in cellule somatiche (per ml): non superiore a 300.000 [2]; contenuto in acido lattico: non superiore a 30 p.p.m.

 

[1] Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese.

[2] Inteso come valore medio (media geometrica) rilevato in un periodo di tre mesi con almeno due prelievi al mese.

 

 


[1] Adottato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.