| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 2. Agricoltura | 
| Capitolo: | 2.6 prodotti agricoli e colture | 
| Data: | 29/07/1976 | 
| Numero: | 520 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] | 
§ 2.6.46 - D.L. 29 luglio 1976, n. 520. [1]
Disposizioni straordinarie per la commercializzazione di derivati del pomodoro.
(G.U. 31 luglio 1976, n. 201).
     Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della 
[2] Articolo così modificato dalla