§ 2.4.32 – D.L. 2 luglio 1986, n. 319.
Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:02/07/1986
Numero:319


Sommario
Art. 1.      1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma [...]
Art. 2.      1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti [...]
Art. 3.      1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese o entro diverso termine fisato dalle autorità regionali o locali, [...]
Art. 4.      1. Per i rimborsi di cui all'art. 2, commi 1 e 4 bis, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione [...]
Art. 6. 
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 2.4.32 – D.L. 2 luglio 1986, n. 319. [1]

Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato nel settore agricolo conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl [2].

(G.U. 2 luglio 1986, n. 151).

 

     Art. 1.

     1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a lire 500 miliardi per il finanziamento [3]:

     a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

     b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato A della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1986;

     c) degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 e all'art. 3.

     2. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

     2 bis. Alle imprese commerciali, che dimostrino documentalmente di aver eliminato per i motivi previsti nel presente articolo i prodotti ortofrutticoli freschi di cui alla deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986, acquistati nei giorni 2 e 3 maggio 1986, viene rimborsato dall'AIMA il prezzo corrisposto per l'acquisto delle verdure stesse [4].

     2 ter. Per le imprese esportatrici il rimborso è esteso alle partite dei prodotti suddetti acquistate dal 2 al 16 maggio 1986, delle quali dimostrino documentalmente l'obbligo contrattuale di acquisto e l'impossibilità di esportazione [5].

     2 quater. L'AIMA è altresì autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti sopra richiamati, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica [6].

     2 quinquies. Per il rimborso degli oneri previsti dal presente articolo, si applicano le procedure stabilite dal comma 5 del successivo art. 4 [7].

 

          Art. 2.

     1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10%. Nel caso in cui manchi il listino aziendale, il rimborso è corrisposto sulla base della proposta formulata dai competenti organi regionali e provinciali di cui al comma 3 del successivo art. 4, sentite le camere di commercio locali [8].

     2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

     3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10% del prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese o entro il diverso termine fissato dalle autorità regionali o locali [9].

     4 bis. Ai produttori di carni cunicole e ovicaprine soggette a divieti di vendita in base a disposizioni emanate dalle autorità regionali o locali; l'AIMA corrisponde, per i capi eliminati per effetto di tali divieti, un rimborso commisurato alla media dei prezzi alla produzione rilevati dall'IRVAM nel mese di giugno 1986 [10].

 

          Art. 3.

     1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese o entro diverso termine fisato dalle autorità regionali o locali, hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici o i prodotti lattiero-caseari trasformati direttamente in azienda, viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore [11].

     2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'art. 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato. La stessa procedura vale per i rimborsi ai produttori di carni cunicole e ovicaprine di cui all'art. 2, comma 4 bis [12].

 

          Art. 4.

     1. Per i rimborsi di cui all'art. 2, commi 1 e 4 bis, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda [13].

     2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'art. 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

     3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da idonea documentazione attestante la provenienza nazionale del prodotto, dalla certificazione rilasciata dalle autorità regionali relativa all'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle certificazioni delle associazioni dei produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonchè dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano [14].

     4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30%, così come concordato tra l'AIMA, le unioni nazionali dei produttori ortofrutticoli, le organizzazioni professionali agricole [15].

     4 bis. L'AIMA è autorizzata a rimborsare gli oneri documentati, necessari per l'eliminazione dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari, secondo le vigenti disposizioni di igiene pubblica [16].

     5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra, entro sessanta giorni dal ricedimento delle medesime, all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile [17].

     6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi entro tre mesi dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione [18].

     7. Per i prodotti lattiero-caseari e per quelli ortofrutticoli l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del dieci per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento [19].

     8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione di controlli sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, prevedendo che i controlli stessi riguardino la generalità dei soggetti che abbiano richiesto rimborsi di particolare entità nel settore lattiero-caseario e, negli altri casi, soggetti individuati mediante sorteggio. Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA [20].

     8 bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste invia al Parlamento, entro il 31 marzo 1987, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto [21].

 

          Art. 4 bis. [22]

     1. Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare di sei mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le aziende agricole che non abbiano commercializzato i prodotti indicati nell'ordinanza del Ministro della sanità 2 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986, e si trovino nelle condizioni di beneficiare degli interventi dell'AIMA o abbiano consegnato il latte ai soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto o abbiano consegnato prodotti per le operazioni di ritiro ai sensi della deliberazione del CIPAA 8 maggio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 1986. Per il periodo di proroga della scadenza delle predette rate di credito agrario è concesso un concorso negli interessi con tasso a carico dei beneficiari non superiore al 3 per cento. La differenza tra il tasso delle operazioni originarie e quello a carico dei beneficiari, calcolata in lire 13 miliardi, è corrisposta dalle regioni nonchè dalle province autonome di Trento e di Bolzano con la procedura prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     2. La proroga delle rate di cui al precedente comma 1 può essere concessa qualora le aziende agricole abbiano produzioni ortofrutticole o lattiero-casearie in misura non inferiore al 30 per cento della produzione lorda vendibile totale.

 

          Art. 5.

     1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE). L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese [23].

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonchè sull'eliminazione dei prodotti di cui all'art. 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). In sostituzione del funzionario dell'I.C.E., ove non designato, partecipa un funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi [24].

     3. Dopo l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

     "Art. 8 bis. - Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica".

     4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando ciò sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA è altresì autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato [25].

 

          Art. 6. [26]

     1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1986-1988:

     a) quanto a lire 85 miliardi la voce "Piano nazionale per l'informatica";

     b) quanto a lire 98 miliardi la voce "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore";

     c) quanto a lire 35 miliardi la voce "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse";

     d) quanto a lire 99 miliardi la voce "Delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale";

     e) quanto a lire 40 miliardi la voce "Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore e sistemazione negli edifici giudiziari dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori";

     f) quanto a lire 48 miliardi la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario (Istituzione del giudice di pace)";

     g) quanto a lire 12 miliardi la voce "Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro";

     h) quanto a lire 60 miliardi la voce "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extra comunitari";

     i) quanto a lire 23 miliardi la voce "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 bis, valutato in 13 miliardi di lire, si provvede mediante riduzione di pari importo della dotazione, per l'esercizio finanziario 1986, del Fondo di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 agosto 1986, n. 445. Abrogato dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Titolo così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[3] Alinea così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[16] Comma inserito dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[22] Articolo inserito dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[25] Comma così sostituito dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.

[26] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 1 agosto 1986, n. 445.