§ 2.4.8 – D.P.R. 21 febbraio 1968, n. 165.
Regolamento di esecuzione della legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa alla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:21/02/1968
Numero:165


Sommario
Art. 1.      I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono essere concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 [...]
Art. 2.      All'accertamento di cui al precedente articolo ed alla iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori si provvede su domanda dell'organizzazione. La [...]
Art. 3.      La relazione di cui al punto b) del precedente articolo conterrà anche l'indicazione degli accertamenti svolti dall'organizzazione per verificare la qualifica di [...]
Art. 4.      La domanda di cui al precedente art. 2, con la relativa documentazione, deve essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia dove ha sede [...]
Art. 5.      L'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori è tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Art. 6.      Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni di produttori devono essere costituite per una durata di almeno 10 anni e devono, nelle proprie norme [...]
Art. 7.      Per quanto attiene al requisito della consistenza organizzativa ed economica di cui all'art. 1, n. 5 della legge, le organizzazioni dovranno essere costituite da un [...]
Art. 8.      Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono stabilire che nell'assemblea ogni associato produttore abbia diritto ad almeno un voto. Altri voti, fino a [...]
Art. 9.      Oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale dovranno tenere
Art. 10.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, dispone la [...]
Art. 11.      Oltre che nel caso previsto dall'articolo precedente, la cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previo parere del comitato consultivo nazionale, quando dagli [...]
Art. 12.      Le organizzazioni che intendono effettuare operazioni di ritiro dalla vendita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, devono [...]


§ 2.4.8 – D.P.R. 21 febbraio 1968, n. 165.

Regolamento di esecuzione della legge 27 luglio 1967, n. 622, relativa alla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

(G.U. 20 marzo 1968, n. 74).

 

     Art. 1.

     I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono essere concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge, che abbiano ottenuto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori a seguito dell'accertamento dei prescritti requisiti, secondo le norme dell'art. 5 della stessa legge.

 

          Art. 2.

     All'accertamento di cui al precedente articolo ed alla iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori si provvede su domanda dell'organizzazione. La domanda sarà corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da un elenco degli associati con la indicazione dei terreni da ciascuno di questi condotti, precisando separatamente i terreni in atto adibiti - o in corso di conversione - alle produzioni che interessano l'attività dell'organizzazione, nonchè con l'indicazione della quantità media di prodotto che ciascuno associato ha venduto nel triennio precedente la domanda d'iscrizione nell'elenco nazionale.

     Devono inoltre essere allegati alla domanda:

     a) gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative o degli altri enti associativi che eventualmente facciano parte dell'organizzazione, con la copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa o ente con cui è stata decisa l'adesione all'organizzazione nonchè con l'elenco dei rispettivi associati e, per ciascuno di questi ultimi, con le medesime indicazioni di cui al precedente comma, relative ai terreni tenuti in conduzione ed al prodotto venduto;

     b) una relazione illustrativa sulla principale attività che l'organizzazione svolge ed intende svolgere nonchè sulle attrezzature e sui mezzi tecnici di cui dispone l'organizzazione stessa con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro capacità tecnica di utilizzazione.

 

          Art. 3.

     La relazione di cui al punto b) del precedente articolo conterrà anche l'indicazione degli accertamenti svolti dall'organizzazione per verificare la qualifica di produttore degli associati, la superficie dei terreni da essi adibiti o in corso di conversione alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione e le relative quantità prodotte.

 

          Art. 4.

     La domanda di cui al precedente art. 2, con la relativa documentazione, deve essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia dove ha sede l'organizzazione.

     L'Ispettorato deve trasmettere la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste col proprio parere di massima entro 15 giorni dal ricevimento.

 

          Art. 5.

     L'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori è tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     I decreti ministeriali che dispongono le iscrizioni in tale elenco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 6.

     Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni di produttori devono essere costituite per una durata di almeno 10 anni e devono, nelle proprie norme statutarie:

     indicare la zona ed il settore della produzione ortofrutticola in cui esse operano;

     determinare i requisiti per l'ammissione degli associati;

     determinare adeguate sanzioni per l'inosservanza degli obblighi imposti agli associati al fine di migliorare la qualità dei prodotti e di adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato, nonchè per l'inosservanza dell'obbligo di vendere per il tramite delle organizzazioni tutta la produzione commercializzabile relativa al prodotto o ai prodotti per i quali gli associati hanno aderito. L'adeguatezza delle predette sanzioni sarà valutata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

     Negli statuti deve essere anche stabilito l'obbligo degli associati di versare contributi annui all'organizzazione proporzionati al valore della loro produzione e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci.

     Gli statuti devono altresì garantire il rispetto del diritto dei produttori di far parte dell'organizzazione.

     L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione può avvenire solo per la constatata mancanza dei requisiti previsti dallo statuto. Esso deve essere motivato e notificato all'interessato entro il termine di 30 giorni.

     Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli diverse dalle cooperative e dai consorzi di cooperative non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale se il loro ordinamento non corrisponda alle prescrizioni dell'art. 8 del presente decreto, ovvero se non posseggano gli altri requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159 del 26 ottobre 1966 e degli art. 1 e 2 della legge.

     Le cooperative di produttori ortofrutticoli e i loro consorzi devono possedere, ai fini di tale iscrizione, i requisiti di cui al citato regolamento comunitario ed all'art. 1 della legge.

 

          Art. 7.

     Per quanto attiene al requisito della consistenza organizzativa ed economica di cui all'art. 1, n. 5 della legge, le organizzazioni dovranno essere costituite da un congruo numero di associati.

     Quando delle organizzazioni facciano parte cooperative od altri enti associativi, si tiene conto, ai fini dell'accertamento del suddetto requisito, del numero dei produttori ortofrutticoli aderenti a tali cooperative od enti.

     Ai fini del requisito di cui sopra, l'organizzazione deve dimostrare che la produzione degli associati raggiunga globalmente un volume che sia almeno sufficiente ad alimentare un centro di condizionamento dei prodotti.

     Nell'accertamento del suddetto requisito si terrà altresì conto dell'entità del contributo a carico degli associati, delle altre entrate dell'organizzazione e della sua complessiva situazione patrimoniale, in rapporto alla finalità di una efficace disciplina della produzione e del mercato nella zona in cui l'organizzazione opera.

 

          Art. 8.

     Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono stabilire che nell'assemblea ogni associato produttore abbia diritto ad almeno un voto. Altri voti, fino a raggiungere il massimo complessivo di 4, possono essere attribuiti ai singoli associati produttori secondo i seguenti criteri:

     1) con sistema proporzionale, attribuendo un numero di voti pari al quoziente che si ottiene dividendo il contributo annuo dovuto dall'associato per l'importo del contributo minimo occorrente per avere diritto ad un voto aggiuntivo;

     2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella annessa tabella A).

     Il sistema proporzionale di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti degli associati che corrispondono un contributo annuo non superiore a quello posto a carico del conduttore di piccola azienda rientrante nella categoria di cui all'art. 48, lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale corrisponda il maggior contributo. L'individuazione di tale conduttore è effettuata dal consiglio direttivo dell'organizzazione.

     Il sistema decrescente, di cui al numero 2) del primo comma, si applica nei confronti degli altri associati.

     Quando dell'organizzazione facciano parte cooperative od altri enti associativi, dovrà essere attribuito a ciascuno di essi un numero di voti pari alla somma di quelli che spetterebbero ai rispettivi aderenti se questi facessero direttamente parte dell'organizzazione.

     A tali cooperative ed enti non si applica il limite di cui al primo comma.

 

          Art. 9.

     Oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale dovranno tenere:

     1) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati il nome di ciascun associato, i terreni da lui condotti e destinati alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione, nonchè il contributo annuo che egli è tenuto a versare all'organizzazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

     2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;

     3) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo;

     4) il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale;

     5) il registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotate la quantità di prodotto consegnato alla organizzazione dai singoli produttori, quelle vendute e, nel caso in cui l'organizzazione effettui le operazioni previste dal successivo art. 12, la destinazione dei prodotti non messi in vendita e il relativo compenso concesso ai produttori.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, dispone la cancellazione dall'elenco nazionale di cui al precedente art. 5 delle organizzazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'elenco.

     Le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale sono tenute a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia dei bilanci e di tutte le deliberazioni dell'assemblea.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'elenco, può ordinare alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti, o di fornire altrimenti dati e informazioni; può disporre altresì ispezioni a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime dovranno consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.

 

          Art. 11.

     Oltre che nel caso previsto dall'articolo precedente, la cancellazione dall'elenco nazionale è disposta, previo parere del comitato consultivo nazionale, quando dagli accertamenti compiuti dal Ministero, risulta che l'organizzazione non abbia, durante almeno un biennio, svolto un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui essa esercita la propria attività.

 

          Art. 12.

     Le organizzazioni che intendono effettuare operazioni di ritiro dalla vendita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, devono costituire un fondo di intervento alimentato da un congruo contributo degli associati basato sulle quantità di prodotti messe in vendita.

     L'entità del contributo è stabilita dall'assemblea.

 

 

Tabella A

 

Scaglioni di contribuenza

Voti aggiuntivi

Da 1 M a 4 M

1

Da 5 M a 9 M

2

Oltre 9 M

3

 

     M = contributo minimo per avere diritto ad un voto aggiuntivo.