§ 2.3.289 - L. 27 marzo 2004, n. 77.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:27/03/2004
Numero:77


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 2.3.289 - L. 27 marzo 2004, n. 77.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

(G.U. 27 marzo 2004, n. 73)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A.

Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16

 

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: "deve essere" sono sostituite dalla seguente: "è"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale".

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei relativi importi,", sono inserite le seguenti: "comprensivi degli interessi legali maturati,"; al secondo periodo, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni";

al comma 2, le parole: "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "7 milioni";

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: "in applicazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 22" e le parole: "regolamento (CE) n. 2371/02" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002";

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale"; al comma 4, dopo le parole: "8 agosto 1991, n. 267", sono aggiunte le seguenti: ", come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate," e dopo le parole: "dell'articolo 43 del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al"; al comma 2, dopo le parole: "all'articolo 45 del", sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonchè agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2";

al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2-bis, nonchè dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,"; al secondo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni"; al terzo periodo, le parole: "1,05 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "1,327 milioni" e al medesimo periodo le parole: "l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: ", quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze";

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo".

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: "imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: ", alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996," e dopo le parole: "decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,", sono inserite le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,";

al comma 2, dopo le parole: "dalle imprese di autotrasporto", sono inserite le seguenti: "e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,"; le parole: "del fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "dei fondi di garanzia" e le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".