§ 2.2.76 - L.R. 30 giugno 2011, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:30/06/2011
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001


§ 2.2.76 - L.R. 30 giugno 2011, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole)

(B.U. 30 giugno 2011, n. 101)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole) è sostituita dalla seguente:

"c) che un membro del consiglio di amministrazione sia nominato dalla Regione;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 è sostituita dalla seguente:

"d) che sia istituito un consiglio di indirizzo nel quale due membri siano nominati dalla Regione.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 35 del 2001 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Il membro del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera c) è nominato dalla Giunta regionale. I membri del consiglio di indirizzo di cui al comma 1, lettera d) sono nominati dall'Assemblea legislativa fra i propri componenti con voto limitato ad uno.

1 ter. Ai fini del presente articolo, la Fondazione invia alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa un rapporto annuale sull'attività svolta.".