§ 4.6.7 – L.R. 6 maggio 1985, n. 50.
Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:06/05/1985
Numero:50


Sommario
Art. 1.  La Regione concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, contributi per il finanziamento delle [...]
Art. 2.  L'esecuzione delle opere riflette specificamente:
Art. 3.  Per l'idoneo funzionamento degli edifici scolastici e per l'adeguato espletamento delle attività didattiche si prevede:
Art. 4.  Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate devono presentare, tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, [...]
Art. 5.  Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, per le domande pervenute dai Comuni e sottoposte ad istruttoria, le Amministrazioni Provinciali, formulano una proposta di intervento, relativa al [...]
Art. 6.  L'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, entro il mese di aprile, esamina le proposte delle Amministrazioni Provinciali ed inoltra alla Giunta Regionale una graduatoria [...]
Art. 7.  E' istituito un fondo di accantonamento non superiore al 10% delle disponibilità previste annualmente sul corrispondente capitolo di bilancio.
Art. 8.  Per tutte le procedure necessarie all'attuazione delle opere finanziate con la presente legge, non indicate nei precedenti articoli, si richiamano le disposizioni emanate con la legge regionale 31 [...]
Art. 9.  La spesa per la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge farà carico annualmente sul finanziamento a tale fine assegnato sul relativo capitolo di bilancio, che verrà ripartito per [...]
Art. 10.  Le leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, sono abrogate.


§ 4.6.7 – L.R. 6 maggio 1985, n. 50.

Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica. [1]

 

Art. 1. La Regione concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro i limiti risultanti annualmente dalle somme a tale scopo iscritte nel bilancio, contributi per il finanziamento delle opere specificate all'art. 2 da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti, adibiti permanentemente ad uso scolastico, comprese le scuole materne, con preferenza per quelle di Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, nonché per l'acquisto di arredi e strumentazioni per l'installazione di aule speciali di cui all'art. 3 della presente legge.

     L'intervento finanziario per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali assegnati sotto forma di:

     a) contributi poliennali in conto interesse per l'ammortamento di mutui;

     b) contributi una tantum in conto capitale, solo per gli interventi ed iniziative di cui all'art. 7 della presente legge.

     I contributi poliennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma precedente possono essere erogati per un periodo massimo di 35 anni.

 

     Art. 2. L'esecuzione delle opere riflette specificamente:

     a) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i servizi igienici in funzione, per quanto possibile, del numero delle aule del plesso scolastico garantendo che gli stessi siano dotati dei requisiti e caratteristiche prescritti dalla vigente normativa statale;

     b) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per il servizio sanitario scolastico e per le visite mediche prevedendo anche la possibilità di acquisto di attrezzature sanitarie;

     c) costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per la mensa, cucina e dispensa in funzione dei numeri dei commensali, sia pure frazionati in più turni, assicurando che gli ambienti rispondano, mediante ogni efficace accorgimento, in tutto alle esigenze tecniche dello specifico servizio cui sono destinati;

     d) realizzazione o potenziamento delle condutture idriche necessarie per il sufficiente approvvigionamento di provviste d'acqua per tutti i servizi del plesso scolastico;

     e) interventi per un sempre sufficiente smaltimento delle materie luride sia avvalendosi della rete fognaria esistente sia ricorrendo ad opportuni impianti locali, riconosciuti idonei dalle competenti autorità sanitarie;

     f) realizzazione, potenziamento o riattamento di impianti di riscaldamento con possibilità di finanziare anche quelle iniziative idonee per l'utilizzazione di energia alternativa:

     solare, metano etc.;

     g) interventi necessari per un graduale abbattimento delle barriere architettoniche degli ambienti scolastici;

     h) ristrutturazione di immobili di proprietà degli Enti, destinati permanentemente ai fini scolastici;

     i) completamento, ampliamento, sopraelevazione di edifici scolastici che non comportino acquisizione di nuove aree, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;

     l) lavori vari indispensabili, comunque, per assicurare la necessaria idoneità degli edifici scolastici.

 

     Art. 3. Per l'idoneo funzionamento degli edifici scolastici e per l'adeguato espletamento delle attività didattiche si prevede:

     a) acquisto di materiale per l'arredamento delle aule normali e speciali;

     b) attrezzature, con il necessario materiale didattico, di aule speciali e laboratori.

 

     Art. 4. Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate devono presentare, tramite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, istanza diretta all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione entro il 30 gennaio di ogni anno con una relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire ed il relativo preventivo di spesa o computo metrico estimativo.

     Per ottenere il finanziamento necessario al riattamento di immobili da adibire a sede scolastica le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

     1) certificato catastale attestante che l'immobile cui si riferiscono i lavori è di proprietà;

     2) dichiarazione da cui risulti che l'immobile è destinato permanentemente ad uno degli usi di cui all'art. 1.

     Le domande accompagnate da documentazioni incomplete o irregolari non dovranno essere prese in esame dalle Amministrazioni Provinciali.

 

     Art. 5. Ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti, per le domande pervenute dai Comuni e sottoposte ad istruttoria, le Amministrazioni Provinciali, formulano una proposta di intervento, relativa al territorio di propria competenza, entro il mese di marzo di ciascun anno, di intesa con i Consigli dei distretti scolastici, sulla base dei seguenti criteri:

     a) grado di urgenza dei lavori, determinato dalla natura degli stessi;

     b) condizioni socio-economiche dei Comuni interessati, privilegiando quelli con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, e sotto il profilo del grado di sufficienza delle attrezzature scolastiche in rapporto alla popolazione;

     c) situazione finanziaria del Comune richiedente.

 

     Art. 6. L'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, entro il mese di aprile, esamina le proposte delle Amministrazioni Provinciali ed inoltra alla Giunta Regionale una graduatoria degli interventi finanziari in relazione alle disponibilità previste in bilancio.

     La Giunta Regionale entro il 15 maggio esamina la proposta e la inoltra al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione, che dovrà avvenire prima della chiusura delle attività didattiche, onde consentire alle Amministrazioni interessate la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per l'appalto dei lavori.

     L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, in mancanza delle proposte delle Amministrazioni Provinciali procederà comunque all'elaborazione del programma avvalendosi delle istanze in possesso dell'Assessorato e di quelle inoltrate dai Comuni alle Amministrazioni Provinciali, che verranno richieste ai competenti Uffici.

     Per l'esercizio finanziario 1985, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione proporrà il programma di interventi sulla base delle istanze inoltrate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, in armonia con le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

 

     Art. 7. E' istituito un fondo di accantonamento non superiore al 10% delle disponibilità previste annualmente sul corrispondente capitolo di bilancio.

     Tale fondo è utilizzato per l'erogazione in conto capitale per interventi urgenti, per adeguare, integrare o modificare il piano esecutivo o anche per consentire l'eventuale revisione o aggiornamento dei prezzi.

     I predetti fondi potranno, altresì, essere utilizzati per oneri necessari all'acquisizione ed elaborazione di dati, per studi, convegni ed iniziative sui problemi connessi all'edilizia scolastica, alle nuove metodologie costruttive, all'edilizia sperimentale.

 

     Art. 8. Per tutte le procedure necessarie all'attuazione delle opere finanziate con la presente legge, non indicate nei precedenti articoli, si richiamano le disposizioni emanate con la legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la normativa regionale in materia di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse.

 

     Art. 9. La spesa per la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge farà carico annualmente sul finanziamento a tale fine assegnato sul relativo capitolo di bilancio, che verrà ripartito per contributi in conto interessi ed in conto capitale per gli interventi e per le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 7 della legge.

     Per l'esercizio finanziario 1985 il programma di interventi utilizzerà i finanziamenti assegnati in bilancio, corrispondenti alle leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, che si abrogano ai sensi del successivo art. 10, destinando il 10% dello stanziamento per gli interventi e per le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 6 della presente legge.

 

     Art. 10. Le leggi regionali 31 ottobre 1973, n. 17 e 29 maggio 1976, n. 12, sono abrogate.

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui alla presente legge, vedi l'art. 12 della L.R. 5 agosto 1999, n. 5 e l’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8.