§ 4.6.4 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 37.
Misure dell'intervento finanziario della Regione per la concessione di contributi in annualità.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:02/08/1982
Numero:37


Sommario
Art. 1.  I contributi in annualità di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, sono concessi agli Enti, per la esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, in [...]
Art. 2.  I contributi in annualità, di cui al precedente articolo, concessi prima dalla variazione del saggio di interesse, sono adeguati alle annualità ed alla effettiva aliquota annuale di ammortamento [...]
Art. 3.  Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei contributi in annualità già disposti a fronte dei mutui non ancora concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti beneficiari, sono [...]
Art. 4.  Sono abrogati l'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1981, n. 48 e le altre norme in contrasto con la presente legge.
Art. 5.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 4.6.4 - LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1982, N. 37.

Misure dell'intervento finanziario della Regione per la concessione di contributi in annualità.

 

Art. 1. I contributi in annualità di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1978 n. 51, sono concessi agli Enti, per la esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse, in misura corrispondente al tasso, durata ed aliquota della rata di ammortamento dei mutui praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento concessivo regionale.

     Detto tasso, durata ed aliquota di ammortamento sono di volta in volta adeguati alle determinazioni della Cassa Depositi e Prestiti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 2. I contributi in annualità, di cui al precedente articolo, concessi prima dalla variazione del saggio di interesse, sono adeguati alle annualità ed alla effettiva aliquota annuale di ammortamento vigente.

     Tale adeguamento si concede a favore degli Enti abilitati:

     a) - che hanno in corso di perfezionamento o che abbiano già perfezionato mutui con la Cassa DD.PP. dopo la entrata in vigore del Decreto Ministeriale di variazione del tasso di interesse sui mutui praticato dalla stessa Cassa DD.PP.;

     b) - che abbiano provveduto all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 51/1978.

 

     Art. 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dei contributi in annualità già disposti a fronte dei mutui non ancora concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti beneficiari, sono finanziati, per l'esercizio 1982 con i fondi di cui al Capitolo 126 dello stato di previsione della spesa del medesimo esercizio e per gli anni successivi con i fondi del corrispondente capitolo di bilancio.

     Gli stanziamenti di cui al precedente comma, ove nel corso dell'esercizio risultino insufficienti al fabbisogno, sono integrati adeguatamente provvedendo al prelevamento dell'occorrente importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, seguendo la procedura di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 4. Sono abrogati l'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1981, n. 48 e le altre norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.