§ 4.6.1 – L.R. 19 aprile 1977, n. 23.
Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 viabilità, acquedotti, lavori pubblici
Data:19/04/1977
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Le funzioni amministrative regionali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, sono delegate ai Comuni.
Art. 2.  I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge sono adottati dai Sindaci dei Comuni.
Art. 3.  Rimane di competenza del Presidente della Regione la definizione dei provvedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione [...]


§ 4.6.1 – L.R. 19 aprile 1977, n. 23.

Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo.

(B.U. 19 aprile 1977, n. 16).

 

Art. 1. Le funzioni amministrative regionali di cui all'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, sono delegate ai Comuni.

     Tali funzioni riguardano:

     a) l'autorizzazione all'accesso nei fondi per procedere sia alle operazioni planoaltimetriche ed altri lavori preparatori per la formazione dei progetti sia alla redazione degli stati di consistenza degli immobili;

     b) la nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra;

     c) l'autorizzazione all'occupazione temporanea in via di urgenza;

     d) la determinazione amministrativa della indennità e la retrocessione.

     L'ammontare della indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi direttamente dall'Ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

     I Comuni sono altresì delegati ad esercitare le funzioni indicate nel presente articolo anche per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

 

     Art. 2. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge sono adottati dai Sindaci dei Comuni.

     Ove i provvedimenti di cui al precedente comma non siano adottati nel termine di 60 giorni dalla richiesta, alla adozione degli stessi provvede il Presidente della Giunta Regionale ad istanza dell'Ente interessato.

 

     Art. 3. Rimane di competenza del Presidente della Regione la definizione dei provvedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.