§ 4.3.3 - LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1982, N. 12.
Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia residenziale pubblica
Data:23/02/1982
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle Cooperative edilizie i cui soci siano in [...]
Art. 2.  In favore degli addetti di cui al precedente articolo, singolarmente considerati, è riservata la medesima percentuale aliquota del 15% degli stanziamenti in contributi da erogare in attuazione [...]
Art. 3. 


§ 4.3.3 - LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1982, N. 12.

Riserva alloggi a favore dei componenti le forze di ordine pubblico.

 

Art. 1.

     1) Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata una percentuale non superiore al 15% dei relativi stanziamenti in contributi è riservata alle Cooperative edilizie i cui soci siano in servizio, all'atto della pubblicazione del bando, nelle Forze dell'Ordine, nelle Forze Armate e nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

     2) Si intendono per Forze dell'Ordine gli appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo delle Guardie di Custodia, al Corpo Forestale dello Stato.

     3) Per Forze Armate si intendono i militari di carriera dipendenti dall'Esercito, dall'Aeronautica Militare e della Marina Militare [1].

 

     Art. 2. In favore degli addetti di cui al precedente articolo, singolarmente considerati, è riservata la medesima percentuale aliquota del 15% degli stanziamenti in contributi da erogare in attuazione dell'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonché a tutte le integrazioni e modificazioni successive.

 

     Art. 3. [2].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1991, n. 16.

[2] Articolo già modificato dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 1991, n. 16, ora abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 luglio 1997, n. 18.