§ 3.5.7 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 14.
Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 energia, lavoro e cooperazione
Data:13/08/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Enti e funzioni.
Art. 3.  Piano annuale e triennale.
Art. 4.  Commissione Regionale per il Lavoro.
Art. 5.  Comitato Istituzionale Regionale.
Art. 6.  Agenzia della Campania per il Lavoro.
Art. 7.  Organi dell'Agenzia.
Art. 8.  Vigilanza e controllo.
Art. 9.  Bilancio di previsione e Rendiconto generale.
Art. 10.  Personale dell'Agenzia.
Art. 11.  Funzioni delle Province.
Art. 12.  Commissione Provinciale per l'impiego.
Art. 13.  Centri per l'impiego.
Art. 14.  Servizi per l'impiego.
Art. 15.  Personale.
Art. 15 bis.  Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 15 ter.  Comitato Regionale per la gestione del Fondo.
Art. 16.  Finanziamento.
Art. 17.      Il Direttore dell'Agenzia Regionale dell'impiego o un Dirigente della Regione svolgerà compiti e funzioni del Direttore Generale, fino alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Campana per [...]
Art. 18.      Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che sono in contrasto con la presente legge.


§ 3.5.7 - Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 14. [1]

Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego.

(B.U. n. 49 del 25 agosto 1998).

 

TITOLO PRIMO

Principi Generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Campania, in conformità agli indirizzi della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e alle disposizioni del Decreto legislativo del 23 dicembre 1997 n. 469 disciplina le funzioni proprie e delegate riferite alle politiche per il lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

     2. La Regione, in attuazione delle politiche occupazionali approvate dagli organi di Governo nazionale e Comunitario per il Mezzogiorno, adeguerà entro sei mesi dalla emanazione di tali provvedimenti, le proprie strutture previste dalla presente Legge e le funzioni ed i compiti dell'Agenzia per il lavoro di cui agli articoli 6 e 7 ed eventualmente ne integrerà gli organismi.

 

     Art. 2. Enti e funzioni.

     1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469.

     2. La Regione cura il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea.

     3. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative al Collocamento ed ai Centri per l'Impiego, che svolgeranno i nuovi servizi relativi all'orientamento e alla formazione al lavoro.

     4. L'Ente pubblico regionale denominato «Agenzia della Campania per il Lavoro» disciplinato al Titolo terzo, esercita le funzioni amministrative, di supporto, qualificazione, organizzazione, assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politiche per il lavoro, nonché le ulteriori funzioni ed attività previste dall'art. 6 e dagli atti di pianificazione regionale.

     5. Le Amministrazioni Provinciali possono, d'intesa con gli altri Enti Locali, individuare forme e tipologie organizzative per il più ampio espletamento delle attività dei Centri per l'Impiego.

 

TITOLO SECONDO

Piani di Attività

 

     Art. 3. Piano annuale e triennale.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i pareri della Commissione Regionale per il Lavoro e del Comitato Istituzionale Regionale, approva il piano annuale e triennale per le politiche del lavoro e per le politiche formative, entro il 30 giugno, prevedendo, in particolare, le modalità di integrazione fra le stesse e le politiche in materia di istruzione.

     Il piano triennale individua gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, nonché determina i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Il piano annuale individua i corsi di formazione, le risorse finanziarie e i soggetti attuatori.

 

TITOLO TERZO

Organismi Regionali ed Agenzia della Campania per il Lavoro

 

     Art. 4. Commissione Regionale per il Lavoro.

     1. Presso la Regione è istituita la Commissione Regionale per il Lavoro, di seguito denominata Commissione, come sede di concertazione, di progettazione di proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione professionale di competenza regionale.

     2. Sugli atti relativi al piano triennale ed annuale, di cui all'art. 3 ed al piano di attività dell'Agenzia della Campania per il Lavoro di cui all'art. 6, la Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta obbligatoria di parere. Decorso tale termine il parere si intende acquisito. La Commissione esprime il proprio parere anche in merito ai criteri di definizione degli standards qualitativi in materia di erogazione, monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro.

     3. La Commissione è composta da:

     a) L'Assessore regionale alle politiche per il lavoro con funzioni di Presidente;

     b) Un Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

     c) Sei rappresentanti designati dalle OO.SS. dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, secondo i criteri della normativa nazionale vigente in materia;

     d) Sei rappresentanti designati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro dei Settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazione;

     e) Due Consiglieri regionali: uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio regionale.

     4. I soggetti di cui alle lett. c) e d) provvedono a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli indicati come effettivi. I componenti supplenti parteciperanno solo in assenza di quelli effettivi.

     5. Alle riunioni della Commissione regionale per il lavoro partecipano senza diritto di voto:

     a) I Presidenti delle Commissioni Provinciali per il Lavoro;

     b) Il Dirigente del Settore Regionale delle politiche per il lavoro;

     c) Il Dirigente del Settore Regionale alla formazione professionale;

     d) Il Direttore dell'Agenzia della Campania per il lavoro;

     e) Il Direttore Regionale dell'INPS;

     f) Il Sovrintendente scolastico regionale.

     g) il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, Ricerca, Consulenza e Sperimentazione della formazione professionale [2].

     6. La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche del lavoro e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune Organizzazioni non impedisce la costituzione, purché le designazioni siano in numero non inferiore ai due terzi.

     7. Le adunanze sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti previsti.

     8. Il funzionamento della commissione è disciplinato con apposito regolamento approvato dalla stessa.

     9. Le funzioni ed i compiti della precedente Commissione regionale per l'Impiego, conseguentemente alla sua soppressione, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469, sono trasferite alla Commissione regionale per il Lavoro.

 

     Art. 5. Comitato Istituzionale Regionale.

     1. Presso la Regione è istituito il Comitato Istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, con il compito di realizzare l'integrazione tra le politiche per il lavoro, la formazione professionale ed il territorio nell'ambito dei servizi ed attività, disciplinati dalla presente legge.

     Localizza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i centri per l'impiego ed i relativi servizi, nonché il loro assetto organizzativo.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro con funzioni di Presidente;

     b) I Presidenti delle Amministrazioni Provinciali o loro Assessori delegati;

     c) I Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o loro Assessori delegati;

     d) Il Presidente ANCI regionale;

     e) Il presidente dell'UNCEM regionale;

     f) Un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     g) il Sovraintendente regionale scolastico;

     h) Un rappresentante della conferenza dei Rettori delle Università presenti sul territorio regionale.

     3. Alle riunioni del Comitato Istituzionale regionale partecipano, senza diritto di voto:

     a) Un funzionario del Settore delle politiche per il lavoro con funzioni di Segretario;

     b) Il Dirigente del Settore regionale per le politiche per il lavoro;

     c) Il Dirigente del Settore formazione professionale.

     d) il Dirigente del Settore Orientamento Professionale, ricerca, consulenza e Sperimentazione della formazione professionale [3].

     4. Il Comitato è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della stessa su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. Il funzionamento del Comitato è definito in apposito regolamento, approvato dal Comitato stesso. Il Direttore dell'Agenzia della Campania per il lavoro, di norma, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato.

 

     Art. 6. Agenzia della Campania per il Lavoro.

     1. E' istituita l'Agenzia della Campania per il Lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede a Napoli, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, il cui Statuto è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione di cui all'art. 4 e il Comitato Istituzionale di cui all'art. 5, ed approvato dal Consiglio regionale.

     2. Le funzioni e le attività dell'Agenzia sono esercitate in conformità della programmazione regionale e sono sottoposte a vigilanza da parte della Giunta regionale.

     3. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

     a) Gestione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e delle informazioni provenienti dai servizi e dalle fonti secondarie, l'elaborazione dei dati e dalle informazioni, la promozione e la realizzazione di ricerche e studi, la diffusione dei risultati;

     b) Progettazione e supporto tecnico nella programmazione e attuazione degli interventi di politica del lavoro e della formazione, osservatorio del mercato del lavoro, monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale delle politiche formative;

     c) Assistenza tecnica alle Province per la progettazione e valutazione dei programmi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro;

     d) Qualificazione dei servizi all'impiego, in particolare attraverso attività di supporto tecnico e metodologico, di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione;

     e) Monitoraggio e valutazione dei servizi all'impiego e degli interventi di politica del lavoro, ivi compresi gli interventi formativi attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio svolti nei Centri per l'impiego o da altri soggetti incaricati e attraverso l'iniziativa diretta in assenza delle suddette attività;

     f) Gestione del sistema informativo regionale sul lavoro secondo gli standards nazionali e le specificità locali;

     g) Attività volte al sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria, del lavoro autonomo o associato, della cooperazione sociale, dell'autoimpiego, dell'integrazione lavorativa delle persone in situazione di handicap, anche in collaborazione con Enti e società a capitale pubblico o privato che operino in Campania, con programmi volti a creare, incrementare e qualificare l'occupazione, attraverso la realizzazione di strumenti per l'occupazione nazionale e regionale, nonché di società miste;

     h) Contrastare il lavoro minorile e illegale e tendere ad un superamento del lavoro precario attraverso il monitoraggio e la quantificazione dei settori interessati;

     i) Favorire gli impieghi secondo le finalità e le modalità previste dalle contrattazioni nazionali di settore.

 

     Art. 7. Organi dell'Agenzia.

     Sono Organi dell'Agenzia:

     - Il Direttore Generale

     - ll Collegio dei Revisori dei Conti

 

DIRETTORE GENERALE

     1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale. Lo stesso viene scelto dall'apposito Albo regionale istituito presso l'Assessorato al lavoro. All'Albo regionale si accede mediante bando pubblico. I requisiti per l'accesso all'Albo sono:

     a) Diploma di Laurea;

     b) Comprovata professionalità con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse, private o pubbliche.

     2. Compiti e funzioni del Direttore Generale:

     Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficacia e dell'economicità della gestione, nonché della rispondenza della gestione stessa agli atti regionali di indirizzo, pianificazione e coordinamento nonché alle indicazioni del Comitato istituzionale regionale;

     - Il Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno presenta alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti;

     - Provvede all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali;

     - Provvede all'adozione del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale;

     - Provvede all'adozione del programma annuale di attività e a quant'altro previsto dalle vigenti normative anche statutarie.

     3. Al Direttore Generale, assunto con contratto quinquennale, viene applicato il trattamento economico pari e non oltre i due terzi di quello previsto per i Direttori Generali della A.S.L. di massima dimensione.

     4. In caso di vacanza di carica la Giunta deve provvedere alla nomina entro e non oltre i trenta giorni: trascorso tale termine provvede il Consiglio nella prima seduta utile.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

     1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale, secondo la normativa regionale vigente tra i revisori iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno il proprio Presidente.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo della gestione contabile dell'Agenzia ed in particolare esprime il parere sulla conformità del Bilancio preventivo e del Rendiconto Generale a norma di legge.

     4. Il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce ogni trimestre al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3. Trasmette altresì al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale alle politiche per il lavoro una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile dell'Agenzia.

     5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete un compenso annuo secondo la normativa vigente, nonché il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i Dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal Comune in cui ha sede l'Agenzia.

 

     Art. 8. Vigilanza e controllo.

     1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'Agenzia ed in particolare:

     a) emana direttive per la gestione dell'Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, pianificazione e coordinamento della Regione e alle indicazioni del Comitato;

     b) Verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti fondamentali da parte del Direttore Generale, previo invito a provvedere entro dieci giorni.

 

     Art. 9. Bilancio di previsione e Rendiconto generale.

     1. Il Bilancio di previsione e il Rendiconto generale, adottati dal Direttore Generale, corredati dai pareri del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     2. I relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione sono approvati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Personale dell'Agenzia.

     1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale, sentito il Direttore Generale, il Comitato Istituzionale e le Organizzazioni Sindacali, l'organizzazione dell'Agenzia, la pianta organica del personale suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali vigenti.

     Il personale dell'Agenzia Regionale per l'impiego della Campania in servizio al 30 giugno 1997, trasferito alla Regione Campania con Decreto Legislativo del 23 dicembre. 1997, n. 469, comma 1 - lettera a, dell'articolo 7, fino alla scadenza del contratto di lavoro, è assegnato all'Agenzia della Campania per il Lavoro [4].

     2. Il personale già in servizio presso l'Agenzia Regionale per l'Impiego della Campania con contratto di diritto privato in scadenza al 31 dicembre 1998 è prorogato fino al 31 dicembre 1999, nelle more della definizione della pianta organica e dell'espletamento dei relativi concorsi. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare il concorso riservato al personale dell'Agenzia [5].

     3. Per l'espletamento delle funzioni l'Agenzia, può avvalersi di personale inquadrato nei ruoli della Giunta regionale o trasferito da altre Amministrazioni Pubbliche per effetto dell'attuazione del D.Lgs. 112/98 e successive modifiche, con profili professionali previsti dalla pianta organica e nei limiti dei posti ivi previsti al comma 1 e degli stanziamenti di Bilancio.

     4. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale dell'Agenzia è regolato dalle disposizioni in vigore per i dipendenti regionali [6].

 

TITOLO IV

Province

 

     Art. 11. Funzioni delle Province.

     1. Sono attribuite alle Province i servizi relativi all'orientamento e alla formazione del lavoro, le funzioni amministrative riferite al collocamento ed ai servizi per l'impiego, così come specificato nell'art. 2 comma 1, e art. 4 - lettere e), g) del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469.

     2. Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione Campania, previa delibera di Giunta approvata dal Consiglio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 469/97, disciplina, con le modalità del comma successivo, il progressivo trasferimento agli Enti Locali del personale, dei beni e delle risorse relativi all'esercizio delle funzioni in materia di formazione ed orientamento professionale.

     3. Tale trasferimento, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione, verrà attuato sentiti gli Organismi Istituzionali, di cui agli articoli 5, e 6, previa consultazione sindacale per quanto inerisce i criteri e le modalità riguardanti la mobilità del personale.

     4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 469/97, istituisce la Commissione Provinciale per il Lavoro.

     5. Le Province, sentita la Commissione Provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri Enti Locali.

     6. Le Province, al fine di migliorare la qualità degli interventi in relazione alle situazioni ed alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare, nel quadro delle procedure amministrative a garanzia dell'evidenza pubblica, specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private secondo i criteri generali indicati dalla Commissione, di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 12. Commissione Provinciale per l'impiego.

     1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 è istituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale sede concertativa di proposte, consultazione e verifica delle politiche del lavoro, promosse dalla Giunta regionale e provinciale.

     La Commissione è così composta:

     - Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con funzione di Presidente;

     - N. 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

     - N. 6 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni;

     - N. 1 Consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125;

     - N. 1 Ispettore Medico del Lavoro;

     - N. 2 Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio provinciale;

     - N. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro;

     - Il Provveditore agli studi o suo delegato.

     2. I componenti della Commissione provinciale, designati dalle rispettive associazioni di appartenenza o dalle istituzioni, sono nominati con decreto del Presidente della Provincia.

     3. Il funzionamento della Commissione sarà disciplinato con regolamento approvato dalla stessa, che dovrà prevedere le modalità di partecipazione delle categorie protette o svantaggiate.

 

TITOLO QUINTO

Sistema Regionale per l'Impiego

 

     Art. 13. Centri per l'impiego.

     1. La Giunta regionale provvede con propria delibera, sentiti i pareri della Commissione e del Comitato, a definire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini provinciali per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'art. 4 - comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 469/97, e delle esigenze socio-geografiche di utenza.

     2. I Centri per l'impiego sono strutture dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali di produzione ed offerta di servizi amministrativi e reali alle persone, alle imprese e ad altri soggetti giuridici pubblici o privati in materia di lavoro, in particolare di servizi di base per l'avvio al lavoro e ai dispositivi per l'accesso all'occupazione. Le attività sono specificate nell'art. 14, comma 1, della presente legge.

     3. Al fine di assicurare una effettiva sinergia finalizzata alla promozione di occasioni di lavoro, i Centri per l'impiego costituiscono le strutture di base per la programmazione e l'attuazione degli interventi di formazione ed orientamento professionale previsti dai piani regionali annuali e pluriennali.

 

     Art. 14. Servizi per l'impiego.

     1. Le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 469/97, nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art. 11 della presente legge, promuovono, attraverso i Centri per l'impiego, l'erogazione dei seguenti servizi:

     a) informazione, con accesso alle reti telematiche ed alle fonti di settori regionali e nazionali;

     b) certificazione necessaria per esercitare un'attività lavorativa, accesso al lavoro, assunzione lavoratori, inserimento in percorsi formativi o in dispositivi di sostegno all'occupazione;

     c) informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro;

     d) intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

     e) promozione e assistenza tecnica operativa per la realizzazione dei dispositivi di sostegno all'occupazione e dei progetti specifici finalizzati all'inserimento lavorativo;

     f) monitoraggio dei dispositivi di sostegno all'occupazione;

     g) attività per l'orientamento in collegamento con le istituzioni scolastiche e i Comuni mediante l'elaborazione di progetti mirati;

     h) collegamento in rete con l'Agenzia Regionale per il Lavoro.

     2. Le Province possono stipulare convenzioni con altre strutture di servizi, pubbliche o private, operanti nel territorio provinciale, al fine di omogeneizzare gli standards di intervento, nel quadro delle procedure amministrative a garanzia dell'evidenza pubblica.

 

     Art. 15. Personale.

     Entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     1. Il personale del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 - lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97 è trasferito ai soggetti destinatari delle funzioni attribuite.

     2. Il personale di cui al precedente comma viene inquadrato, con la salvaguardia dei diritti acquisiti, nei ruoli dei soggetti di destinazione, secondo le tabelle di equiparazione che sono parte integrante del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97.

     3. Per il personale in servizio presso l'Agenzia vale quanto assunto dall'art. 10 della presente legge.

     4. Il personale impegnato, sia nell'Agenzia Regionale per il Lavoro, sia nei Centri per l'impiego e negli altri servizi territoriali, parteciperà preventivamente alle attività di riqualificazione e di aggiornamento realizzate sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale e finanziati con le apposite risorse trasferite dal Ministero del Lavoro alla Regione e con specifiche risorse della regione e dell'Unione Europea.

 

     Art. 15 bis. Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. [7]

     1. Ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 14, è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito, denominato "Fondo".

     2. Il Fondo è costituito dai finanziamenti dello Stato e dalle entrate conseguenti all'applicazione della Legge n. 68/99 articolo 14, comma 3, irrogazione di sanzioni e riscossione di contributi.

     3. Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle Cooperative sociali di cui agli articoli 11 e 12 della citata Legge.

     4. La Giunta Regionale stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.

 

     Art. 15 ter. Comitato Regionale per la gestione del Fondo. [8]

     1. E' istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo che propone alla Giunta Regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati.

     2. Il Comitato regionale per il Fondo è costituito da:

     a) Assessore Regionale al Lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     c) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello regionale;

     d) Un rappresentante delle associazioni dei disabili, comparativamente più rappresentative a livello regionale.

     3. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Occupazione - Emigrazione - Immigrazione o suo delegato, il Direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro o suo delegato.

     4. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

     5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Settore regionale per le Politiche del Lavoro.

     6. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

 

TITOLO SESTO

Disposizioni Finali

 

     Art. 16. Finanziamento.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte nel seguente modo:

     a) mediante i trasferimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro di cui al comma 8 dell'art. 7 del D.Lgs. 469/97;

     b) mediante l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione Campania.

 

     Art. 17.

     Il Direttore dell'Agenzia Regionale dell'impiego o un Dirigente della Regione svolgerà compiti e funzioni del Direttore Generale, fino alla nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Campana per il lavoro, così come previsto dall'art. 7 della presente legge.

 

     Art. 18.

     Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che sono in contrasto con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 18 novembre 2009, n. 14, con la decorrenza ivi prevista. La denominazione dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui alla presente legge, è stata modificata in “Agenzia regionale della Campania per il lavoro e la scuola” dall'art. 28 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[2] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 3.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 3.

[6] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 7 settembre 1998, n. 51.

[7] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.

[8] Articolo inserito dall'art. 45 della L.R. 6 dicembre 2000, n. 18.