§ 2.4.51 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 8.
Contributo alla fondazione la colombaia di Luchino Visconti di forio e al museo civico di villa Arbusto di Lacco Ameno.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:15/02/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di erogazione del contributo.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.4.51 - L.R. 15 febbraio 2005, n. 8.

Contributo alla fondazione la colombaia di Luchino Visconti di forio e al museo civico di villa Arbusto di Lacco Ameno.

(B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Campania concede alla fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti” di Forio di cui è membro fondatore un contributo al fine di incoraggiarne e sostenerne le attività di promozione delle arti visive, della cinematografia nazionale ed internazionale, del teatro, della musica, della poesia, dello spettacolo, di studi, ricerche e formazione nel campo scientifico, artistico, letterario, filosofico e in ogni altra materia di interesse culturale e sociale nonché per la creazione di un centro di eccellenza del cinema.

     2. La regione Campania concede nella stessa misura un contributo al museo civico di Villa Arbusto di Lacco Ameno per sostenerne le attività di divulgazione culturale della storia dell’isola di Ischia e di studi, ricerche e formazione in campo scientifico, letterario, storico e filosofico.

 

     Art. 2. Modalità di erogazione del contributo.

     1. Il contributo di cui all’articolo 1 è erogato in una unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

     2. L’ente beneficiario presenta alla Giunta regionale al termine di ogni esercizio una dettagliata relazione sull’impiego del contributo, sull’attività svolta e sui programmi da svolgere nell’anno successivo.

     3. L’ente beneficiario entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo deve presentare la relazione di cui al comma 2.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. L’ammontare del contributo è stabilito in 150.000,00 euro per l’intervento di cui al comma 1, articolo 1, e in 150.000,00 euro per l’intervento di cui al comma 2 dello stesso articolo [1].

     2. All’onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente esercizio finanziario in 500.000,00 euro si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla unità previsionale di base 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2004 ed allocazione della stessa somma sull’unità previsionale di base 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi della legge 30 aprile 2002, n.7, articolo 27.

     3. All’onere per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio.

 

     Art. 4. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.