§ 2.4.48 - L.R. 14 marzo 2003, n. 7.
Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:14/03/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia delle iniziative.
Art. 3.  Piano regionale della promozione culturale.
Art. 4.  Contenuto del Piano.
Art. 5.  Modalità di approvazione del Piano regionale.
Art. 6.  Albo regionale.
Art. 7.  Istituzione di alta cultura — Sezione speciale dell’albo.
Art. 8.  Contributi regionali ordinari e speciali.
Art. 9.  Decentramento agli Enti locali delle funzioni amministrative.
Art. 10.  Fondo unico per la cultura.
Art. 11.  Contributi straordinari della Regione.
Art. 12.  Erogazione dei contributi.
Art. 13.  Attività di vigilanza.
Art. 14.  Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo.
Art. 15.  Vincolo di destinazione dei contributi.
Art. 16.  Disposizioni di prima attuazione.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Principio della unicità del contributo.
Art. 19.  Abrogazioni.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.4.48 - L.R. 14 marzo 2003, n. 7.

Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale.

(B.U. 24 marzo 2003, n. 13).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove, sostiene e valorizza le iniziative culturali finalizzate a favorire l’integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità campana, valorizzandone la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale. A tal fine, la Regione realizza un sistema coordinato di promozione culturale per valorizzare, diffondere e incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali.

 

     Art. 2. Tipologia delle iniziative.

     1. Le iniziative culturali di cui all’articolo 1 consistono soprattutto in:

     a) iniziative di studio e documentazione attinente ai beni e alle attività culturali;

     b) convegni, mostre e rassegne;

     c) iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania;

     d) ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo.

 

     Art. 3. Piano regionale della promozione culturale.

     1. L’attività di promozione, di sostegno e valorizzazione culturale è svolta dalla Regione sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera quadro triennale, di seguito denominata Piano, aggiornata annualmente.

     2. Nell’ambito della programmazione regionale definita nel Piano di cui al comma 1, la Regione partecipa e contribuisce al finanziamento delle attività culturali svolte dai soggetti iscritti nell’albo regionale di cui all’articolo 6, delle Istituzioni di alta cultura iscritte nella sezione speciale dell’albo regionale di cui all’articolo 7 e dei soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 9.

     3. Contestualmente all’aggiornamento annuale del Piano, la Giunta regionale presenta entro il 15 settembre alla Commissione consiliare competente una relazione sugli interventi attuati nell’anno precedente con il rendiconto delle attività promosse secondo i tipi di iniziative.

 

     Art. 4. Contenuto del Piano.

     1. Il Piano di cui all’articolo 3 determina:

     a) gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale da osservarsi da parte della Regione e degli Enti delegati in relazione all’ammontare del Fondo unico per la cultura — FUC — di cui all’articolo 10;

     b) le quote e le modalità di erogazione degli stanziamenti destinati ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2;

     c) i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le Province, con riferimento alle esigenze culturali del territorio, nonché al grado di attuazione del Piano dell’anno precedente;

     d) i requisiti per l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 6 e nella sezione speciale di cui all’articolo 7.

     2. Una quota del FUC, fino al cinquanta per cento delle risorse complessive, è destinata alle Province per il finanziamento delle iniziative - in coerenza con le linee programmatiche del Piano - promosse dalle associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all’articolo 9.

 

     Art. 5. Modalità di approvazione del Piano regionale.

     1. La Giunta, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 14, provvede alla stesura del Piano e alla formazione del suo aggiornamento annuale e li presenta al Consiglio regionale. In entrambi i casi la presentazione al Consiglio avviene entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

     2. La competente Commissione consiliare conclude l’esame del Piano entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Decorso tale termine, il Piano è posto all’ordine del giorno del primo Consiglio regionale ordinario.

     3. Nel corso dell’esame, la Commissione procede all’audizione di operatori culturali regionali.

     4. Il Piano è discusso con deliberazione del Consiglio regionale entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

     5. Se il Consiglio regionale, entro la scadenza di cui al comma 4, non ha deliberato sul Piano approvato dalla Commissione consiliare competente, lo stesso può essere ripartito.

 

          Art. 6. Albo regionale.

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione costituisce l’albo regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni che svolgono attività culturali di preminente interesse regionale.

     2. Possono chiedere l’iscrizione all’albo i soggetti che:

     a) godono della personalità giuridica;

     b) non perseguono finalità di lucro;

     c) hanno la sede principale nel territorio regionale;

     d) realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale;

     e) dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali , nazionali o internazionali;

     f) operano essenzialmente nella Regione Campania.

     3. Non rientrano negli Enti di cui al comma 1 le Istituzioni scolastiche ed universitarie, ivi compresi i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri di ricerca universitari, nonché gli Enti pubblici di ricerca.

     4. L’iscrizione nell’albo regionale, disposta dall’assessorato competente, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all’articolo 14, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, è condizione indispensabile per l’accesso ai contributi, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 11.

     5. Se si riscontrano gravi irregolarità da parte dei soggetti di cui al comma 1 nell’accesso ai contributi o nel loro utilizzo, la Regione, previa verifica da parte dell’assessorato competente, dispone la cancellazione dall’albo regionale dei soggetti di cui al comma 1.

     6. La Giunta regionale provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all’aggiornamento dell’albo previa verifica dei requisiti da parte del Comitato scientifico di cui all’articolo 14.

     7. L’inserimento nell’albo consente l’accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

     8. Gli Enti e le Associazioni culturali interessate inoltrano annualmente istanza per l’iscrizione nell’albo regionale entro il 30 settembre allegando la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti al comma 2.

 

     Art. 7. Istituzione di alta cultura — Sezione speciale dell’albo.

     1. Nell’albo regionale di cui all’articolo 6 è istituita una sezione speciale in cui sono iscritti i soggetti cui la Regione ha concesso il riconoscimento di “Istituzione di alta cultura”.

     2.Il riconoscimento è disposto dalla Giunta a domanda e su proposta dell’Assessore competente, previo parere obbligatorio del Comitato scientifico di cui all’articolo 14.

     3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:

     a) che sono stati iscritti nell’albo di cui all’articolo 6;

     b) che svolgono, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di particolare interesse culturale anche in relazione alla programmazione regionale definita nel Piano di cui all’articolo 3, comma 1.

     4. Per quei soggetti che risultano già legalmente costituiti al momento della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, l’iscrizione di cui al comma 1 non è soggetta alla condizione dei tre anni di attività, fatti salvi tutti gli altri requisiti.

     5. L’esame dei requisiti di cui al comma 3 è rimessa alla valutazione del competente Comitato scientifico.

     6. La Regione dispone la cancellazione dei soggetti di cui al comma 1 dall’albo regionale e dalla sezione speciale, se sono riscontrate gravi irregolarità nell’accesso ai contributi o nel loro utilizzo.

     7. La Giunta provvede annualmente, entro il 31 gennaio, all’aggiornamento della sezione speciale, previa verifica dei requisiti da parte del Comitato scientifico.

 

     Art. 8. Contributi regionali ordinari e speciali.

     1. I soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 6 ricevono un contributo ordinario.

     2. Le Istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 7 ricevono un contributo ordinario annuale e contributi speciali, in base ai programmi di iniziative culturali da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

     3. I contributi previsti ai commi 1 e 2 sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di programmi di iniziative culturali da presentare, a cura degli Enti e delle Associazioni culturali interessate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano sul BURC.

     4. Il Piano stabilisce le modalità di riparto dei contributi ordinari ed i criteri di accesso a quelli speciali.

     5. I soggetti destinatari di contributi presentano alla Giunta regionale, entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi concessi, una relazione annuale analitica sulle attività realizzate nell’anno precedente ed il consuntivo delle modalità di impiego dei contributi regionali ricevuti.

     6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, la Giunta dispone la revoca del contributo.

     7. Ai sensi della presente legge , non sono erogati contributi per il sostegno delle Istituzioni e delle Attività museali e bibliotecarie disciplinate con le leggi regionali di settore.

 

     Art. 9. Decentramento agli Enti locali delle funzioni amministrative.

     1. Le Province predispongono gli elenchi delle Associazioni culturali non iscritte nell’albo regionale di cui all’articolo 6, che possono accedere ai contributi di cui all’articolo 4, comma 2.

     2. L’assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti dal bando emanato dalle Province, nel rispetto del Piano, entro il mese di febbraio di ogni anno.

     3. Il bando di cui al comma 2 precisa le iniziative finanziabili, le modalità di presentazione e di ammissione delle domande ed i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti.

     4. Ad esclusione di quanto previsto dal comma 5, le funzioni amministrative per l’attuazione della presente legge nonché il controllo sull’attività espletata ed il relativo rendiconto dei contributi concessi, sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali.

     5. Le Province possono delegare ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti le funzioni amministrative relative alle erogazioni dei contributi alle Associazioni culturali, iscritte nell’elenco di cui al comma 1 e non iscritte nell’albo regionale. La delega ai Comuni comporta anche il trasferimento dei relativi fondi nonché il controllo ed il rendiconto dei contributi concessi.

     6. La Regione esercita le funzioni amministrative relative all’erogazione dei contributi straordinari di cui all’articolo 11, nonché ai contributi destinati ai soggetti iscritti negli albi di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1.

 

     Art. 10. Fondo unico per la cultura.

     1. E’ istituito il Fondo unico per la cultura — FUC- nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.

     2. L’ammontare del FUC è stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio.

     3. Le modalità di riparto del FUC sono stabilite nel Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 16, comma 2.

 

     Art. 11. Contributi straordinari della Regione.

     1. La Regione può concedere , con delibera di Giunta, contributi straordinari al di fuori dal FUC, per finanziare eventi non compresi nel Piano. Prima della concessione dei predetti contributi, la Giunta acquisisce il parere della competente Commissione consiliare permanente, che si pronuncia entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

     2. Il parere della Commissione si considera acquisito trascorsi i venti giorni dalla formale richiesta.

 

     Art. 12. Erogazione dei contributi.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti beneficiari nella misura del cinquanta per cento all’approvazione delle richieste e per il restante cinquanta per cento alla presentazione del consuntivo delle spese sostenute e documentate.

 

     Art. 13. Attività di vigilanza.

     1. La Regione esercita attività di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi della presente legge. Nel caso di irregolarità, la Regione dispone la revoca del beneficio.

     2. Il Piano di cui all’articolo 3 prevede adeguate modalità di verifica del livello culturale delle iniziative, finanziate ai sensi delle presente legge, e la congruità rispetto alla programmazione di cui al Piano stesso.

 

     Art. 14. Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo.

     1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale, nonché le successive attività di verifica di cui all’articolo 13, comma 2, competo ad un apposito Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo, nominato con deliberazione di Giunta regionale, entro e non oltre i 30 giorni successivi all’approvazione del Piano di cui alla presente legge. Detto Comitato è composto da cinque personalità di alto profilo culturale, designate dalla Commissione consiliare competente, che a nessun titolo siano beneficiari dei contributi di cui alla presente legge [1].

     2. Ai componenti il Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.

     3. Il Comitato scientifico trasmette ogni due mesi all’assessorato competente ed alla Commissione consiliare interessata una relazione delle attività svolte ai sensi del comma 1.

     4. Ai componenti del Comitato scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta.

 

     Art. 15. Vincolo di destinazione dei contributi.

     1. I contributi di cui alla presente legge sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività per le quali sono stati concessi.

     2. In caso di mancata o parziale realizzazione dell’iniziativa finanziata, l’Ente erogatore dispone il recupero totale o parziale del contributo in relazione a quanto effettivamente realizzato, irrogando le eventuali sanzioni.

     3. Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo ad ogni iniziativa finanziata ai sensi della presente legge riporta, in evidenza, la dicitura “Con il contributo della regione Campania”.

 

     Art. 16. Disposizioni di prima attuazione.

     1. In sede di prima attuazione della presente legge sono iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 7, comma 1, le Istituzioni di alta cultura in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, che ricevono contributi regionali in base alle leggi abrogate dall’articolo 19, comma 2.

     1 bis. In relazione al livello qualitativo ed alla risonanza anche a livello internazionale delle attività di alta cultura svolte, la Fondazione Donna Regina per le arti contemporanee con sede in Napoli è iscritta nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 7, comma 1 [2].

     1 ter. La Fondazione Francesco De Martino è iscritta nella sezione speciale dell’Albo di cui all’articolo 7, comma 1 [3].

     2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell’albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell’albo regionale di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003-2004 al fine di consentire l’adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge [4].

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. In via transitoria, alle Istituzioni di alta cultura di cui all’articolo 7, comma 1, nella determinazione del contributo ordinario di cui all’articolo 8, comma 2, continua ad applicarsi il disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, articolo 22.

     2. Dopo i primi due Piani approvati in base alla presente legge si procede alla verifica della norma transitoria.

 

     Art. 18. Principio della unicità del contributo.

     1. I soggetti iscritti nell’albo regionale, di cui all’articolo 6, comma 1, nella sezione speciale dell’albo, di cui all’articolo 7, comma 1, e negli elenchi provinciali, di cui all’articolo 9, comma 1, usufruiscono annualmente di un solo contributo regionale.

 

     Art. 19. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati gli articoli 2,3,4,17 e 18 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4. Restano, pertanto, in vigore gli articoli 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16 della stessa legge regionale pertinenti le materie dei Musei e delle Biblioteche.

     2. Sono altresì abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 18 gennaio 1979, n. 4;

     b) 29 agosto 1983, n. 26;

     c) 6 maggio 1985, n. 49;

     d) 26 giugno 1987, n. 32;

     e) 1 settembre 1988, n. 18;

     f) 25 agosto 1989, n. 19;

     g) 24 febbraio 1990, n. 6

     h) 20 aprile 1990, n. 17;

     i) 27 aprile 1990, n. 21;

     l) 13 giugno 1994, n. 23;

     m) 5 aprile 2000, n. 10;

     n) 25 luglio 2001, n. 9.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui alla legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario. Per gli anni successivi si provvede con la legge regionale di bilancio.

 

     Art. 21. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2010, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.

[4] I termini di cui al presente comma, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 8, sono stati ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2008 dall'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.