§ 2.4.45 - L.R. 28 marzo 2002, n. 5.
Promozione della ricerca scientifica in Campania


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:28/03/2002
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma degli interventi.
Art. 3.  Strumento di programmazione
Art. 4.  Adozione e formulazione del programma
Art. 5.  Attuazione del Programma triennale.
Art. 6.  Piani annuali di attuazione.
Art. 7.  Organi di gestione.
Art. 8.  Comitato scientifico di garanzia.
Art. 9.  Compiti del Comitato scientifico di garanzia.
Art. 10.  Nucleo scientifico di valutazione
Art. 11.  Revisione del Programma triennale.
Art. 12.  Avvio della programmazione.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Norme finali.
Art. 15.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.4.45 - L.R. 28 marzo 2002, n. 5.

Promozione della ricerca scientifica in Campania

(B.U. n. 19 del 8 aprile 2002).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente Legge la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi:

     a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;

     b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca regionale;

     c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio regionale anche con l’obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;

     d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.

 

     Art. 2. Programma degli interventi.

     1. Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione con il quale [1]:

     a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;

     b) promuove, favorendone l’istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

     c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani [2];

     d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

     e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;

     f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

 

     Art. 3. Strumento di programmazione [3].

     1. Il Programma degli interventi di cui all’articolo 2, deve indicare [4]:

     a) l’insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario [5];

     b) la ripartizione delle risorse e l’impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione;

     c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;

     d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

     e) criteri di valutazione di riferimento.

     2. Il Programma, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, comma e) e f), si realizza attraverso specifici piani annuali di attuazione.

 

     Art. 4. Adozione e formulazione del programma [6]

     1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” che lo approva o lo rinvia.

 

     Art. 5. Attuazione del Programma triennale. [7]

     [1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal Programma triennale ed approva i Piani annuali di attuazione di cui all’ articolo 6.

     2. I Piani annuali di attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno e, individuati i soggetti beneficiari, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.]

 

     Art. 6. Piani annuali di attuazione.

     1. I Piani annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all’articolo 2, comma e) e f), e sono attuati da Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del Programma.

     2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel programma di cui all’articolo 3, punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della ricerca regionale.

     3. [I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e la relativa analisi economica-finanziaria per la completa realizzazione dell’intervento] [8].

     4. I Piani annuali sono disciplinati da un apposito Regolamento di attuazione di cui all’ articolo 14, comma 3.

 

     Art. 7. Organi di gestione.

     1. Sono organi di elaborazione, attuazione, verifica e controllo del Programma il Comitato scientifico di garanzia, di cui all’articolo 8, e il Nucleo scientifico di valutazione, supportati dalle strutture dell’Assessorato alla ricerca scientifica [9].

 

     Art. 8. Comitato scientifico di garanzia.

     1. E’ istituito il Comitato scientifico di garanzia per la valutazione ex ante dei progetti presentati per la concessione di contributi.

     2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall’assessore alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”. In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica [10].

     3. [Il Comitato è presieduto da uno dei componenti su indicazione dell’Assessore alla ricerca scientifica] [11].

     4. [Il Comitato, per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, si avvale di revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie] [12].

     5. Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Settore ricerca scientifica, nominato con decreto dell’Assessore al ramo.

     6. [Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica appositamente costituita presso il Settore ricerca scientifica] [13].

     7. Per le prestazioni di cui all’ articolo 9, ai componenti il Comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. Compiti del Comitato scientifico di garanzia.

     1. Il Comitato scientifico di garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del Programma, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma e), indicando i progetti idonei al contributo [14].

     2. Per i progetti di ricerca, il Comitato formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l’elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni di esclusione [15].

     3. [Al Comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull’attuazione del Programma triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato formula un rapporto annuale sull’andamento dei Piani d’attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi] [16].

     4. [L’Assessore alla ricerca scientifica relaziona alla Giunta regionale ed alla commissione competente del Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Programma triennale e le eventuali proposte di revisione dello stesso] [17].

 

     Art. 10. Nucleo scientifico di valutazione [18]

     1. Il Nucleo è composto da sei esperti esterni alla regione Campania, di cui tre nominati dall’assessore alla ricerca scientifica e tre nominati dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali”, per la durata di trenta mesi. In sede di prima applicazione i componenti nominati su proposta dalla commissione consiliare permanente “Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali” sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell’assessore alla ricerca scientifica.

 

     Art. 11. Revisione del Programma triennale. [19]

     [1. Le varianti al Programma triennale sono sottoposte all’approvazione del Consiglio regionale con le stesse modalità stabilite all’articolo 4.

     2. Con Legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.]

 

     Art. 12. Avvio della programmazione.

     1. Il primo Programma di interventi in materia di ricerca scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge [20].

     2. L’Assessore alla ricerca scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma, avvia l’attuazione del Piano attraverso strumenti di evidenza pubblica, approvati con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania [21].

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti della presente Legge, si provvede con la legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario, così come per gli anni successivi.

 

          Art. 14. Norme finali.

     1. E’ abrogata la legge regionale 31 dicembre 1994, n.41, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il Regolamento di attuazione disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani annuali ed è approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall’approvazione del Programma triennale.

 

     Art. 15. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[4] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 12.