§ 2.4.8 - L.R. 7 gennaio 1983, n. 10.
Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:07/01/1983
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 


§ 2.4.8 - L.R. 7 gennaio 1983, n. 10. [1]

Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca.

(B.U. 26 gennaio 1983, n. 8)

 

Art. 1. [2]

     Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, la Regione Campania corrisponde all'Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) un contributo annuo, al fine di sostenere il proseguimento dei suoi fini statutari, nonché di potenziare lo svolgimento delle attività di cooperazione e di ricerca, nel campo dei problemi e dei rapporti tra economia regionale e paesi in via di sviluppo. L’Istituto di studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) ha personalità giuridica pubblica ed è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, patrimoniale e contabile; lo stesso istituto opera secondo il proprio statuto ed i regolamenti interni, con piena autonomia negoziale di diritto pubblico e privato. La Regione assegna le necessarie risorse finanziarie per lo svolgimento dei suddetti compiti e funzioni e di quelle di diretta competenza o gestione; in tal caso, il Presidente e l'assessore delegato esercitano la vigilanza ed il controllo sul relativo espletamento. Il relativo contributo grava sulla UPB 6.23.57.

 

     Art. 2. [3]

     1. Lo statuto dell'ISVE ed i bilanci di previsione e consuntivi sono approvati dalla Giunta regionale. La nomina, la composizione ed il funzionamento del comitato di indirizzo e del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dalle norme statutarie.

     2. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’ISVE, anche in giudizio e nei confronti di terzi, ed allo stesso sono attribuiti tutti i poteri di gestione, direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria per il perseguimento dei fini della presente legge e di quelli statutari. Il direttore generale adotta le disposizioni, le direttive ed i regolamenti necessari. Il direttore generale dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. A far data dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarati decaduti i componenti degli organi collegiali in carica escluso il collegio sindacale; contestualmente, cessano anche gli incarichi di natura direttiva conferiti dall'assemblea dei soci dell’istituto.

     2. Allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività dell’ente e la continuità di gestione il mandato del direttore generale in carica è confermato per trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le norme statutarie sono adeguate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle incompatibili si intendono abrogate.

     4. Con legge di bilancio sono assegnate, per ogni esercizio finanziario, le risorse economiche per il funzionamento dell'Istituto di studi per lo Sviluppo economico”. Il finanziamento insiste sulla UPB 6.23.57.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2013, n. 15.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[3] L'originario art. 2 è stato così sostituito dagli attuali artt. 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.

[4] L'originario art. 2 è stato così sostituito dagli attuali artt. 2 e 2 bis per effetto dell'art. 1 della L.R. 15 marzo 2011, n. 4.