§ 2.3.56 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 11.
Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:23/02/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizione.
Art. 2.  Istituzione dei centri di assistenza e delle case delle donne maltrattate.
Art. 3.  Gestione.
Art. 4.  Fondo regionale di cofinanziamento.
Art. 5.  Norma Finanziaria.
Art. 6.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.3.56 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 11. [1]

Istituzione di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 14).

 

Art. 1. Finalità e definizione.

     1. La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, rientra, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficienza ed economicità, nell’ambito delle competenze delle Regioni.

     2. La regione Campania, ai sensi del decreto di cui al comma 1, istituisce i centri di assistenza e le case di accoglienza per le donne maltrattate - denominate case delle donne maltrattate - che agiscono senza fini di lucro e in autonomia nelle metodologie, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private.

     3. I centri di assistenza fungono da sportelli antiviolenza e svolgono le seguenti attività:

     a) raccolta e analisi dei dati relativi alla condizione delle donne maltrattate emersa dai colloqui e dalle denunce presentate; diffusione dei dati raccolti e delle analisi elaborate;

     b) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e delle case e degli operatori sociali istituzionali;

     c) iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

     d) prestazioni di assistenza legale e psicologica.

     4. Le case delle donne maltrattate sono luoghi di accoglienza e di residenza delle donne esposte alla minaccia di violenza fisica, psichica, sessuale, o che l’hanno subita.

     5. Le case delle donne maltrattate hanno lo scopo di:

     e) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna, cittadina europea o extraeuropea in regola con le leggi vigenti sul territorio nazionale, che si rivolge ai centri e alle case per aver subito violenze, molestie o sopraffazioni;

     f) fornire consulenza legale e psicologica;

     g) studiare e sperimentare sistemi per prevenire ogni forma di violenza o abusi verso le donne, favorendo un’educazione alla non violenza e fornendo aiuto per superare i danni morali e materiali ad essa conseguenti;

     h) favorire interventi di rete con altre istituzioni, associazioni, organizzazioni, pubbliche e private, con il supporto di specifiche figure professionali per offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne [2].

 

     Art. 2. Istituzione dei centri di assistenza e delle case delle donne maltrattate. [3]

     2. La regione Campania, nei piani di zona e di concerto con gli enti locali, favorisce la creazione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza per donne maltrattate come luoghi di solidarietà e di residenza temporanea.

     3. Le strutture di cui al comma 1, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali operanti sul territorio regionale, offrono gratuitamente alle donne consulenza e immediato accoglimento.

     4. L’ammissione alle strutture residenziali è gratuita per i primi cinque giorni, trascorsi i quali, la permanenza rimane gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre alle altre è richiesto un rimborso spese, relazionato al reddito, in misura massima di dieci euro al giorno. La permanenza dei figli è gratuita.

     5. Il numero telefonico e l’indirizzo dei centri sono pubblici; i recapiti delle strutture residenziali sono segreti.

 

     Art. 3. Gestione.

     1. La gestione dei centri di assistenza e delle case di accoglienza delle donne maltrattate è assicurata dagli enti locali che stipulano convenzioni con gli altri enti locali e loro consorzi e con le associazioni o gli enti che perseguono esclusivamente o in prevalenza le finalità indicate nella legge, con l’ausilio di personale formato. Una relazione sull’attività svolta è presentata ogni anno agli enti locali e loro consorzi.

     2. La Regione individua nell’ambito del patrimonio regionale immobili da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate.

     3. La Regione concede ai comuni che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l’adeguamento dei beni immobiliari confiscati alla camorra da destinare a centri di assistenza e a case delle donne maltrattate

 

     Art. 4. Fondo regionale di cofinanziamento.

     1. Ai fini dell’attuazione della presente legge è istituito nello stato di previsione della spesa della Regione un fondo nella unità previsionale di base del bilancio destinato al cofinanziamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 3.

     2. Al fondo confluiscono i finanziamenti ed i conferimenti dei beni e delle strutture assegnati dalle disposizioni normative statali.

     3. A favore degli enti locali e dei loro consorzi che stipulano le convenzioni disciplinate ai sensi dell’articolo 3 è riservata a titolo di cofinanziamento della Regione una quota pari al venti per cento delle disponibilità annuali del fondo. I presidenti delle province ed i sindaci capofila, destinatari dei cofinanziamenti, iscrivono nei bilanci con distinte specificazioni lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivanti dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale e comunale.

     4. A favore delle associazioni e degli enti di cui agli articoli 2 e 3 che stipulano le convenzioni è riservata, a titolo di cofinanziamento della Regione, una quota pari al dieci per cento delle disponibilità annuali del fondo.

 

     Art. 5. Norma Finanziaria. [4]

     Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 6. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 11 febbraio 2011, n. 2.

[2] Così nel B.U.

[3] Così nel B.U.

[4] Articolo inserito con errata corrige pubblicato nel B.U. 14 marzo 2005, n. 16.