§ 1.10.22 - L.R. 17 marzo 1981, n. 17.
Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 21 - Trattamento di missione del personale della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:17/03/1981
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Omissis
Art. 2.  Omissis
Art. 3.  I comuni e le Comunità Montane riconosciuti devastati o gravemente danneggiati dagli eventi tellurici del 23 novembre 1980, possono avanzare alla Regione formale e motivata richiesta numerica di [...]


§ 1.10.22 - L.R. 17 marzo 1981, n. 17. [1]

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 21 - Trattamento di missione del personale della Regione Campania.

 

Art. 1. Omissis [2]

 

     Art. 2. Omissis [3]

 

     Art. 3. I comuni e le Comunità Montane riconosciuti devastati o gravemente danneggiati dagli eventi tellurici del 23 novembre 1980, possono avanzare alla Regione formale e motivata richiesta numerica di personale tecnico ed amministrativo.

     La Giunta regionale entro venti giorni, sentita la commissione paritetica per il personale, la quale - in deroga alla legge regionale 3 marzo 1980 - esprime parere entro otto giorni, delibera sulla richiesta di cui al comma precedente disponendo il comando d'ufficio per la durata di giorni 180, prorogabile fino al massimo di giorni 240, di personale regionale tenendo conto in via prioritaria dell'ubicazione territoriale dell'ufficio di provenienza del personale da comandare e, subordinatamente, anche del comune di residenza o del domicilio del personale stesso.

     Al personale comandato d'ufficio, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto, compete, ove spettante - data la circostanza particolare ed eccezionale - l'autorizzazione del mezzo proprio e l'indennità di missione aumentata del 50%, nonché l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario entro i limiti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29.

     Il trattamento economico di missione, di cui al precedente comma - in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1980, n. 43 - resta a carico del bilancio regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Artt. 1 e 2 rifluiscono nella L.R. 21 del 4-5-1979.

[3] Artt. 1 e 2 rifluiscono nella L.R. 21 del 4-5-1979.