§ 1.10.16 - L.R. 10 maggio 1980, n. 36.
Integrazione e modifica delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42 relative allo stato giuridico ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:10/05/1980
Numero:36


Sommario
Art. 1.  In via transitoria nei posti vacanti nell'organico del personale della Giunta regionale sarà inquadrato a domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della [...]
Art. 2. 


§ 1.10.16 - L.R. 10 maggio 1980, n. 36. [1]

Integrazione e modifica delle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11, 9 settembre 1974, n. 52 e 5 giugno 1975, n. 42 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della Regione Campania.

 

Art. 1. In via transitoria nei posti vacanti nell'organico del personale della Giunta regionale sarà inquadrato a domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo consenso dell'Amministrazione di provenienza, il personale in servizio in posizione di temporaneo comando ai sensi dell'art. 66 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Art. 2. [2] L'inquadramento del personale di cui al precedente articolo è disposto con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con successiva legge regionale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Così sostituito dall'art. unico L.R. n. 37/1980.