§ 1.10.15 - L.R. 10 maggio 1980, n. 35.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52 riguardanti lo stato giuridico ed il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:10/05/1980
Numero:35


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 25 e 26 dello stato di previsione della spesa per il 1980, che presentano sufficiente [...]


§ 1.10.15 - L.R. 10 maggio 1980, n. 35. [1]

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 marzo 1974, n. 11 e 9 settembre 1974, n. 52 riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Campania.

 

Art. 1. [2] Il personale amministrativo e docente al quale siano stati attribuiti negli anni addestrativi 1974/75, 1975/76, 1976/77 e 1977/78 incarichi a tempo determinato per un periodo complessivo non inferiore ad un anno sulla base delle graduatorie esistenti presso i Centri regionali di Formazione Professionale è immesso nel ruolo organico del personale della Giunta regionale previo superamento di un concorso interno per esami da espletarsi nei termini e con le modalità che saranno determinati dalla Giunta stessa.

     La domanda di ammissione a detto concorso, sempre che l'aspirante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso all'impiego regionale di cui alla lettera a), c), d) ed e) dell'art. 5 della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza della Giunta regionale.

     L'inquadramento del personale destinatario della norma de quo è disposto nel livello funzionale corrispondente alle mansioni attribuite con l'atto di conferimento dell'incarico a tempo determinato e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

 

     Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 25 e 26 dello stato di previsione della spesa per il 1980, che presentano sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di Bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. n. 38 del 12 maggio 1980.