§ 1.10.12 - L.R. 4 maggio 1979, n. 21.
Trattamento di missione del personale della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:04/05/1979
Numero:21


Sommario
Art. 1.  A decorrere dall'1 gennaio 1980, al personale della Regione Campania comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 Km, spetta l'indennità di trasferta [...]
Art. 2.  A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del [...]
Art. 3.  Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, [...]
Art. 4.  Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di I categoria per il personale appartenente al livello [...]
Art. 5.  Per recarsi in missione e per rientrare in sede il dipendente può servirsi:
Art. 6.  Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.
Art. 7.  I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti artt. 5 e 6 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all'indennità di trasferta.
Art. 8.  Per i dipendenti in missione che fruiscano di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro Ente, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di un terzo o della [...]
Art. 9.  Le missioni sono preventivamente disposte:
Art. 10.  In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, con impegno sull'apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile [...]
Art. 11.  Al personale regionale trasferito da uno ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed [...]
Art. 12.  E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 52.
Art. 13. 


§ 1.10.12 - L.R. 4 maggio 1979, n. 21. [1]

Trattamento di missione del personale della Regione Campania.

 

Art. 1. A decorrere dall'1 gennaio 1980, al personale della Regione Campania comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distante almeno 10 Km, spetta l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalle sedi:

     - funzionario e collaboratore - (par. 280) - L. 23.300;

     - collaboratore (par. 220) coadiutore e rimanenti qualifiche - L. 17.000 [2].

     Nel caso di missioni superiori alle 24 ore per le ore residuali l'indennità di trasferta spetta in ragione di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione.

     Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata dove ha sede l'Ufficio presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

     Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni di ora inferiore a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.

     L'indennità di trasferta per le missioni effettuate fuori dal territorio nazionale è determinata in conformità delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero del Tesoro, in data 2 marzo 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

     a) sia di durata inferiore alle 4 ore - Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

     b) sia compiuta nelle località di abituale dimora anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio o in località distanti dall'abituale dimora meno di 10 chilometri;

     c) sia svolta come normale servizio di istituto nell'ambito della circoscrizione o zona dal personale di vigilanza e di custodia;.

     d) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;

     e) sia compiuta nelle località distanti meno di 10 chilometri dalla sede di servizio.

     L'indennità di trasferta cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località e può essere eventualmente usufruita per eccezionali esigenze di servizio solo al termine di due anni dall'inizio del precedente periodo.

     Il dipendente può essere comandato in missione per uno o più giorni e per complessivi 80 giorni nell'arco dell'anno [3].

 

     Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, in relazione al disposto del decreto del Ministro del Tesoro, previsto dall'art. 1, III comma del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513.

     Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

 

     Art. 3. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

     Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di I categoria per il personale appartenente al livello funzionale direttivo e della II categoria per il rimanente personale. In tali casi le misure della indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

 

     Art. 5. Per recarsi in missione e per rientrare in sede il dipendente può servirsi:

     a) dei treni anche se rapidi o speciali;

     b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;

     c) dell'aereo o dei mezzi di trasporto marittimo quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;

     d) dell'aereo quando la località da raggiungere disti almeno 500 chilometri, previa autorizzazione del Presidente della Giunta o di un Assessore;

     e) dell'automezzo di servizio o del proprio automezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni.

     Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in I classe; ai dipendenti spetta, altresì, il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto per il personale del livello direttivo e per cuccette di I classe per il rimanente personale per percorsi non inferiore a 500 chilometri.

     Al personale autorizzato a servirsi del proprio automezzo è rimborsata un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, con eventuale arrotondamento per eccesso a lira intera, nonché la spesa eventualmente sostenuta e documentata per pedaggi autostradali.

     L'autorizzazione all'uso del proprio mezzo di trasporto viene rilasciata a domanda dall'Amministratore o Funzionario che autorizza la missione, quando i mezzi di servizio risultino indisponibili e l'impiego dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l'opportunità  nell'interesse dell'Amministrazione. L'autorizzazione non può essere concessa se il dipendente nel farne richiesta non abbia dichiarato per iscritto di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o cose.

     Quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio automezzo di trasporto può essere autorizzato con deliberazione della Giunta oltre i limiti del territorio regionale.

 

     Art. 6. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati su mezzi di trasporto pubblico.

     Compete, altresì, il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'uso, in caso di necessità e/o urgenza, di mezzi di trasporto noleggiato o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.

     In aggiunta al rimborso di cui ai commi precedenti è dovuta una indennità supplementare pari al 10% del costo del loro ammontare, ridotta al 5% per i viaggi in aereo.

     Per l'uso dei mezzi aerei di linea, è dovuto anche il rimborso di un'assicurazione sulla vita stipulata dal dipendente nel limite del massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o invalidità permanente.

     Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea al personale in missione è corrisposta, in aggiunta all'indennità di trasferta, un'indennità di L. 100 a chilometro, aumentabili per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade a L. 150 a chilometro, a titolo di rimborso spese.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma le frazioni inferiori a 500 metri non sono considerate, le altre sono arrotondate ad un chilometro intero.

     Le indennità di cui al comma V del presente articolo sono rideterminate annualmente, ai sensi del precedente articolo 2 [4].

 

     Art. 7. I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti artt. 5 e 6 sono dovuti anche quando il dipendente non consegue il diritto all'indennità di trasferta.

 

     Art. 8. Per i dipendenti in missione che fruiscano di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro Ente, l'indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di vitto e alloggio, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

 

     Art. 9. Le missioni sono preventivamente disposte:

     a) dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori al ramo se si svolgono all'estero;

     b) dall'Assessore competente se si svolgono in località distanti più di 600 chilometri dalla sede di servizio;

     c) dai Presidenti del Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni provinciali per il personale assegnato agli 0rgani di controllo;

     d) dal coordinatore del Servizio per il personale addetto al Servizio stesso;

     e) dal responsabile dell'Ufficio e dai Direttori dei Centri di Formazione Professionale per missioni che si svolgono nel territorio regionale.

     Le missioni dei Coordinatori dei Servizi, dei responsabili degli Uffici e dei Direttori dei Centri di Formazione Professionale sono autorizzate dall'Assessore competente.

     Le missioni del personale del Consiglio regionale sono disposte dal Presidente o da un componente dell'Ufficio di Presidenza a tanto delegato.

     In caso di assenza o impedimento degli Amministratori e dei Funzionari abilitati ad autorizzare le missioni può a tanto provvedere un sostituto degli stessi.

     Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono liquidate con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 10. In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell'interessato, con impegno sull'apposito capitolo di bilancio, sarà autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi dell'indennità presunte.

 

     Art. 11. Al personale regionale trasferito da uno ad altra sede permanente di servizio sono dovute le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 12. E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 19 settembre 1974, n. 52.

     Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di trattamento economico di missione del personale regionale trovano applicazione, in quanto compatibili con le presenti norme, le disposizioni di legge sul trattamento economico di missione del personale statale.

 

     Art. 13. [5] All'onere derivante dalla presente legge quantificato per il 1979, in L. 50 milioni si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 4 e 28 del bilancio 1979, che presentano la sufficiente disponilbilità.

     Per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 marzo 1981.

[3] L'art. 2 della L.R. 17-3-1981, n. 17 ha sostituito all'originario ultimo comma i due commi finali del presente articolo.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 maggio 1979, n. 22.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 1979, n. 22.