§ 1.9.24 - L.R. 17 ottobre 2005. n. 17.
Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:17/10/2005
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Termine a provvedere per le commissioni consiliari
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.9.24 - L.R. 17 ottobre 2005. n. 17.

Disposizioni per la semplificazione del Procedimento Amministrativo

(B.U. 24 ottobre 2005, n. 54).

 

Art. 1. Termine a provvedere per le commissioni consiliari

     1. I pareri sugli atti amministrativi previsti dalla legislazione vigente, se non è stabilito un termine più breve, sono resi dalle competenti commissioni consiliari entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso tale termine senza che le commissioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.

     2. E’ fatto obbligo agli uffici delle commissioni di comunicare immediatamente ai componenti delle stesse gli atti di cui al comma 1. I Presidenti iscrivono l’argomento all’ordine del giorno della commissione entro sette giorni dall’assegnazione. In mancanza vi provvede il Presidente del Consiglio nelle successive quarantotto ore.

     3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso dal 16 luglio al 14 settembre di ogni anno.

 

          Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.