§ 1.5.15 - L.R. 18 gennaio 1994, n. 3.
Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla Legge Regionale 1° [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:18/01/1994
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua [...]


§ 1.5.15 - L.R. 18 gennaio 1994, n. 3. [1]

Ulteriore proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 29.

(B.U. n. 5 del 24 gennaio 1994).

 

Art. 1. [2]

     1. La gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania di cui alle LL.RR. 8/2/93, n. 5 e 1/9/93, n. 29 è prorogata sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino strutturale, ovvero di trasformazione o di soppressione dell'Ente stesso.

     2. Sono prorogati in corrispondenza temporale i poteri del Commissario straordinario dell'E.R.S.A.C., nominato ex L.R. 1/9/93, n. 29.

     3. Il Consiglio Regionale provvederà alla definizione del riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania, ovvero alla sua soppressione o trasformazione, con successivo atto legislativo, con il quale disciplinerà contestualmente la destinazione del personale dipendente dell'Ente, di cui alle tabelle organiche annesse al D.M. Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministero del Tesoro del 23/12/70 e successive modificazioni.

     4. Nel periodo di gestione transitoria è fatto divieto di procedere a nuove assunzioni ancorché a fronte di disponibilità recate dalla pianta organica di cui al precedente comma.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 giugno 1994, n. 17.