§ 1.5.10 - Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 8.
Norme sulla gestione transitoria dell'Istituto di Studi e Ricerche per la Programmazione e lo Sviluppo Economico della Campania (I.P.S.E.C.).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:08/02/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordinamento dell'Istituto di Studi e Ricerche per la programmazione e lo Sviluppo Economico della Campania (I.P.S.E.C.). diretto a renderne i compiti e l'organizzazione meglio [...]
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.5.10 - Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 8. [1]

Norme sulla gestione transitoria dell'Istituto di Studi e Ricerche per la Programmazione e lo Sviluppo Economico della Campania (I.P.S.E.C.).

(B.U. n. 7 del 10 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     1. In attesa del riordinamento dell'Istituto di Studi e Ricerche per la programmazione e lo Sviluppo Economico della Campania (I.P.S.E.C.). diretto a renderne i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione dei Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Scientifico dell'Istituto, ai sensi delle LL.RR. 19 agosto 1974, n. 41 e 21 aprile 1980, n. 22 sono esercitati per un periodo di mesi quattro, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.