§ 1.5.9 - L.R. 8 febbraio 1993, n. 7.
Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale Trasporti in Campania (E.R.T.).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:08/02/1993
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale dei Trasporti in Campania (E.R.T.) diretto a rendere i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione [...]
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.5.9 - L.R. 8 febbraio 1993, n. 7.

Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale Trasporti in Campania (E.R.T.).

(B.U. n. 7 del 10 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale dei Trasporti in Campania (E.R.T.) diretto a rendere i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo dell'Ente, ai sensi della legge regionale 26 maggio 1975, n. 41 sono esercitati per un periodo di mesi quattro, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelto tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.