§ 1.5.7 - Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 5.
Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:08/02/1993
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) diretto a renderne i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di [...]
Art. 2.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 1.5.7 - Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 5. [1]

Norme sulla gestione transitoria dell'Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.).

(B.U. n. 7 del 10 febbraio 1993).

 

Art. 1.

     1. In attesa del riordinamento dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) diretto a renderne i compiti e l'organizzazione meglio aderente ad una più intensa funzione di programmazione del Consiglio e della Giunta regionale, tutti i poteri spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo dell'Ente ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1978, numero 8 sono esercitati per un periodo di mesi quattro, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un Commissario Straordinario scelti tra i funzionari regionali, nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigere il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.