§ 1.1.57 - L.R. 26 luglio 2002, n. 16 . [2]
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:26/07/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge regionale è emanata ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione” in seguito denominata “legge di [...]
Art. 2.  Bilancio annuale.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo
Art. 4.  Bilancio pluriennale.
Art. 5.  Elenco provvedimenti legislativi e Fondi speciali.
Art. 6.  Variazione di bilancio.
Art. 7.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 8.  Fondi di riserva.
Art. 9.  Approvazione degli schemi di bilancio.
Art. 10.  Approvazione elenco spese obbligatorie.
Art. 11.  Garanzia per il Teatro di San Carlo.
Art. 12.  Allegati.
Art. 13.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 1.1.57 - L.R. 26 luglio 2002, n. 16 [1]. [2]

Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004.

(B.U. n. 38 del 7 agosto 2002).

 

Art. 1.

     1. La presente legge regionale è emanata ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione” in seguito denominata “legge di contabilità”, per il Bilancio annuale di previsione 2002 e il Bilancio pluriennale 2002-2004, ai sensi dell’articolo 13 della stessa legge.

 

     Art. 2. Bilancio annuale.

     1. Il totale generale delle Entrate della Regione per l’anno finanziario 2002, è approvato in euro 18.500.471.983,01 in termini di competenza e in euro 22.619.411.156,40 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 4.131.671.075,66.

     2. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2002.

     3. E’ autorizzata l’applicazione al Bilancio di previsione per l’esercizio 2002 dell’avanzo presunto d’amministrazione proveniente dall’esercizio finanziario 2001 per l’ammontare di euro 72.303.965,87.

     4. Il totale generale delle Spese della Regione, per l’anno finanziario 2002, è approvato in euro 18.500.471.983,01 in termini di competenza ed in euro 21,740.273.385,40 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 6.824.015.001,41.

     5. Sono autorizzati l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2002.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio per l’anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui, i totali delle entrate ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.

 

     Art. 4. Bilancio pluriennale.

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004.

 

     Art. 5. Elenco provvedimenti legislativi e Fondi speciali.

     1. E’ approvato l’elenco dei provvedimenti legislativi –allegato A-, la cui copertura è precostituita dai Fondi Speciali cui all’articolo 27 della legge in contabilità.

     2. Nel bilancio annuale 2002, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell’elenco di cui al comma 1, sono iscritti, in distinte unità revisionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali, pari a complessivi euro 2.300.000,05 in termini di competenza e ad euro 2.200.000,00 in termini di cassa.

     3. A seguito dell’entrata in vigore di tali provvedimenti legislativi è consentito, ai sensi della legge di contabilità, comma 5, articolo 27, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

 

     Art. 6. Variazione di bilancio.

     1. Ai sensi dell’art. 29 della legge di contabilità, è consentito apportare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito del medesimo atto di programmazione regionale.

     2. E’ consentito, altresì, effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, se ciò si rende necessario per l’attuazione di interventi ed azioni previsti da intese istituzionali di programma, da altri strumenti di programmazione negoziata e da quelli rientranti negli indirizzi della programmazione comunitaria.

     3. Le unità previsionali di base tra le quali sono disposte le relative compensazioni, di cui ai commi precedenti, sono riportate nell’apposito elenco allegato E alla presente legge.

 

     Art. 7. Ricorso al mercato finanziario.

     1. E’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l’esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti della legge di contabilità, articolo 3, commi 4 e 5 ed articolo 9, per consentire alla Regione di accedere agli strumenti finanziari agevolativi messi a disposizione della Banca Europea degli Investimenti per gli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, di provvedere alla ristrutturazione ed alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere che si prevede di accertare nel corso dell’anno 2002, anche per l’utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento ed alla fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.

     2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di 700 milioni di euro, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto della legge di contabilità, articolo 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.

     3. E’ consentito apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2002, anche tra unità previsionali di base diverse, connesse all’attuazione del comma 2, comprese quelle per interessi ed oneri accessori dovuti.

 

     Art. 8. Fondi di riserva.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione in termini sia di competenza sia di cassa nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2002, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

     a) del fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti pari a euro 1.549.370,70 per la competenza ed a euro 1.549.370,70 per la cassa;

     b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 259.920,57 per la competenza ed a euro 259.920,57 per la cassa;

     c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel Bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 846.033.840,00.

 

     Art. 9. Approvazione degli schemi di bilancio.

     1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge, la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti della legge di contabilità, articolo 17.

 

     Art. 10. Approvazione elenco spese obbligatorie.

     1. E’ approvato l’elenco spese obbligatorie – allegato D – alla presente legge.

     2. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con il quale sono individuate, a mezzo specifiche schede di dettaglio, le leggi regionali vigenti per la loro classificazione, ai sensi della legge di contabilità, articolo 17, anche ai fini di una delegificazione in materia.

 

     Art. 11. Garanzia per il Teatro di San Carlo.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia alla Fondazione Teatro di San Carlo per un’operazione di indebitamento quindicennale che la Fondazione contrae nell’esercizio 2002 per un importo massimo complessivo di euro 7.746.853,49.

     2. Per la previsione dell’incidenza del rischio a carico del Bilancio annuale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 12, comma 5, riportata nell’elenco allegato E alla legge di Bilancio 2002, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti all’UPB 7.28.135 “Fondi di riserva spese impreviste”.

 

     Art. 12. Allegati.

     1. Per finalità conoscitive, in sede di prima applicazione della legge di contabilità, sono allegati al Bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2002 i documenti previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera a) e dall’articolo 18, comma 11, lettere b) e d) della stessa legge.

     2. La predisposizione degli allegati previsti alla legge di contabilità, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, coma 11, lettere a) e c), all’articolo 20, comma 5, lettere a), b), c) e d) della legge di contabilità è rinviata all’entrata in vigore della legge, prevista dalla stessa legge di contabilità, articolo 2, comma 2, e dai regolamenti di cui all’articolo 50.

 

     Art. 13. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge, emanata in conformità alla legge di contabilità, è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Numero così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 agosto 2002, n. 40.

[2] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.