§ 1.1.A - Legge Regionale 7 giugno 1993, n. 20. [*]
Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:07/06/1993
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato in L. 17.259.757.485.301 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1993 come da tabella «A» annessa alla presente Legge
Art. 2.      1. E' approvato in L. 20.631.632.831.995 lo stato di previsione di Cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1993 come da tabella «A» annessa alla presente Legge
Art. 3.      1. E' approvato in L. 39.657.116.441.133 il quadro di previsione dell'Entrata del bilancio pluriennale 1993-1995 come da quadro A) annesso alla presente legge
Art. 4.      1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 è prorogato al 31 dicembre 1993
Art. 5.      1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della Entrata 1993 della somma di L. 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante da residui colpiti da [...]
Art. 6.      1. Lo stanziamento del capitolo 4808 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 per gli interventi integrativi da destinare agli E.D.I.S.U., nelle more della loro [...]
Art. 7.      1. In attuazione del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la Regione concede contributi una tantum in concorso sul pagamento degli interessi di [...]
Art. 8.      1. Per le finalità della Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 4 è autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 iscritta al capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio [...]
Art. 9.      1. Sono conservati nel conto dei residui di stanziamento dell'esercizio finanziario 1993 gli importi di L. 5.000.000.000, e di L. 2.000.000.000 appostati nello stato di previsione della spesa [...]
Art. 10.      1. E' autorizzata la spesa iscritta ai seguenti capitoli: 252, 1144, 1200, 1202, 1204, 1248, 1250, 2142, 4052, 4058, 4060, 4132, 4134, 4136, 4406, 5108, 5134, 5300, 5302, 7618, 7806, 7820, 8102
Art. 11.      1. La disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, va intesa nel senso che la Regione concorre nella spesa di ammortamento dei mutui, con una rata annua [...]
Art. 12.      1. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con istituti di credito autorizzati il mutuo decennale di cui al capitolo 5004 della entrata con tasso variabile non superiore a quello fissato [...]
Art. 13.      1. Lo stanziamento del capitolo 126 dello Stato di previsione della Spesa è finalizzato al pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con la [...]
Art. 14.      1. La erogazione dei contributi agli enti indicati nei capitoli di Spesa n. 808, 860, 5110, 5112, 5116, 5118, 5130, 5134, 5136, 5138, 5140, 5144, 7622, 7624, è disposta a presentazione dei [...]
Art. 15.      1. Le somme reiscritte ai capitoli di spesa 7012, 7058, 7160, 7196, 7198, 7200 e 7204 sono utilizzate per il parziale ripiano della spesa sanitaria riferita agli anni di assegnazione delle [...]
Art. 16.      1. E' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di L. 2.000.000.000 iscritta al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti che hanno [...]
Art. 17.      1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 l'utilizzo di quota parte dello stanziamento inscritto ai Capp. 30, 50, 58, 60, 78 per pagamenti non effettuati entro il 31 dicembre 1992
Art. 18.      1.
Art. 19.      1. Gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'art. 3 della L.R. 4 maggio 1987, n. 28, per l'anno 1992 sono quelle approvati dal [...]
Art. 20. 
Art. 21.      1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 1.1.A - Legge Regionale 7 giugno 1993, n. 20. [*]

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.

 

Art. 1.

     1. E' approvato in L. 17.259.757.485.301 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1993 come da tabella «A» annessa alla presente Legge.

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi delle entrate per l'anno finanziario 1993.

     3. E' approvato in L. 17.264.252.485.301 - ivi compresa la somma di L. 4.495.000.000 iscritta al capitolo 7012, ai sensi dell'articolo 38 della Legge Regionale 20/78 - lo stato di previsione di competenza della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1993, come da tabella «B» annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al 1° comma dell'articolo 24 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel 2° comma del richiamato articolo 24 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. E' approvato in L. 20.631.632.831.995 lo stato di previsione di Cassa dell'Entrata della Regione per l'anno finanziario 1993 come da tabella «A» annessa alla presente Legge.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella Cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1993.

     3. E' approvato in L. 20.631.632.831.995 lo stato di previsione di Cassa della Spesa della Regione per l'anno finanziario 1993 come da tabella «B» annessa alla presente legge.

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1993 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

     5. E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di Cassa di un fondo di riserva di L. 433.730.303.095 da utilizzare secondo le modalità prescritte dall'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     6. E' approvato in L. 7.246.951.513.802 l'ammontare presunto dei residui attivi per l'anno finanziario 1993.

     7. E' approvato in L. 4.475.845.151.665 l'ammontare presunto dei residui passivi per l'anno finanziario 1993.

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in L. 39.657.116.441.133 il quadro di previsione dell'Entrata del bilancio pluriennale 1993-1995 come da quadro A) annesso alla presente legge.

     2. E' parimenti approvato in L. 39.661.611.441.133 ivi compresa la somma di L. 4.495.000.000 iscritta al capitolo 7012, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 20/78 - il quadro di previsione della Spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 come da quadro B) annesso alla presente legge.

     3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1993-1995 come da quadro C) annesso alla presente legge.

 

     Art. 4.

     1. Il termine indicato al primo comma dell'articolo 80 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 è prorogato al 31 dicembre 1993.

     2. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 e successive proroghe, sono utilizzati per le finalità specificate nei singoli provvedimenti amministrativi di assegnazione, con le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13.

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della Entrata 1993 della somma di L. 200.000.000.000 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione derivante da residui colpiti da perenzione amministrativa.

 

     Art. 6.

     1. Lo stanziamento del capitolo 4808 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 per gli interventi integrativi da destinare agli E.D.I.S.U., nelle more della loro istituzione, è attribuito alle singole Opere Universitarie, secondo gli importi rivenienti dalle rispettive Università o Istituti di istruzione universitaria risultanti al Settore Finanze e Tributi.

 

     Art. 7.

     1. In attuazione del primo comma dell'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la Regione concede contributi una tantum in concorso sul pagamento degli interessi di preammortamento e di ammortamento sui mutui agrari di durata fino a 14 anni da concedere a tasso agevolato ai Consorzi di Bonifica per il ripiano di situazioni debitorie accertate al 30 ottobre 1984 e non estinte alla data di presentazione della domanda, nonché per il ripianamento dei mutui stipulati successivamente a tale termine, sempreché gli stessi siano stati contratti per la estinzione di situazioni debitorie accertate alla predetta data del 30 ottobre 1984.

     2. Il tasso agevolato è commisurato ad un terzo del tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento vigente al momento della stipula del mutuo.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità della Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 4 è autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 iscritta al capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 9.

     1. Sono conservati nel conto dei residui di stanziamento dell'esercizio finanziario 1993 gli importi di L. 5.000.000.000, e di L. 2.000.000.000 appostati nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992, approvato con legge regionale n. 3 del 16.6.92, rispettivamente ai capitoli 700 e 704.

 

     Art. 10.

     1. E' autorizzata la spesa iscritta ai seguenti capitoli: 252, 1144, 1200, 1202, 1204, 1248, 1250, 2142, 4052, 4058, 4060, 4132, 4134, 4136, 4406, 5108, 5134, 5300, 5302, 7618, 7806, 7820, 8102.

 

     Art. 11.

     1. La disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3, va intesa nel senso che la Regione concorre nella spesa di ammortamento dei mutui, con una rata annua costante calcolata al tasso del 5% per interessi e quota capitale.

 

     Art. 12.

     1. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con istituti di credito autorizzati il mutuo decennale di cui al capitolo 5004 della entrata con tasso variabile non superiore a quello fissato semestralmente dal Ministero del Tesoro per i mutui degli Enti Locali, con applicazione del Decreto del Ministro del Tesoro 25 marzo 1991.

     2. La Giunta Regionale nei limiti della quota che cede a carico del Bilancio della Regione Campania ai sensi dell'art. 20, comma I della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata a stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti nonché con Istituti di credito i mutui quindicennali secondo le condizioni, le modalità e le procedure praticate dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti [1].

 

     Art. 13.

     1. Lo stanziamento del capitolo 126 dello Stato di previsione della Spesa è finalizzato al pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con la procedura di cui all'articolo 72, ultimo comma della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

 

     Art. 14.

     1. La erogazione dei contributi agli enti indicati nei capitoli di Spesa n. 808, 860, 5110, 5112, 5116, 5118, 5130, 5134, 5136, 5138, 5140, 5144, 7622, 7624, è disposta a presentazione dei rendiconti dei finanziamenti assegnati negli esercizi finanziari precedenti.

 

     Art. 15.

     1. Le somme reiscritte ai capitoli di spesa 7012, 7058, 7160, 7196, 7198, 7200 e 7204 sono utilizzate per il parziale ripiano della spesa sanitaria riferita agli anni di assegnazione delle rispettive risorse finanziarie.

 

     Art. 16.

     1. E' autorizzata per l'anno 1993 la spesa di L. 2.000.000.000 iscritta al capitolo 7830 dello stato di previsione della spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti che hanno subito trapianti di organo.

     2. Con deliberazione di Giunta Regionale su conforme parere della Commissione Consiliare sono stabiliti i criteri per la erogazione degli interventi.

 

     Art. 17.

     1. E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 l'utilizzo di quota parte dello stanziamento inscritto ai Capp. 30, 50, 58, 60, 78 per pagamenti non effettuati entro il 31 dicembre 1992.

 

     Art. 18.

     1. [2].

     2. Il deficit aziendale residuale cade a carico dell'Ente proprietario.

     3. E' fatto divieto di concedere nuove percorrenze di autoservizi di linea che comportino aumenti di contribuzione regionale, fatti salvi i casi di riconoscimento di effettive situazioni conseguenti a piani di recupero che comunque non implichino aumento di personale dipendente e non comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

     4. Le percorrenze effettive dei servizi di trasporto di competenza regionale, che comunque non possono superare quelle in concessione, devono essere certificate a consuntivo annuale, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante delle aziende; le percorrenze dei servizi di trasporti in concessione dei Comuni devono essere, invece, certificate ai sensi della legge 142/90 [3].

     5. [4].

     6. [4].

 

     Art. 19.

     1. Gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi per la redazione del piano di interventi, di cui all'art. 3 della L.R. 4 maggio 1987, n. 28, per l'anno 1992 sono quelle approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 147/17 dell'11 dicembre 1992.

 

     Art. 20. [5]

 

     Art. 21.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29. Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 15 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[1] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 3 giugno 1997, n. 15.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 7.

[3] Comma così sostituito dal comma 2, art. 11 della L.R. 29 aprile 1996, n. 9. Il comma 2, art. 11 della L.R. 9/1996 è stato abrogato dall'art. 9 della L.R. 28 marzo 2000, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 aprile 1996, n. 9.

[4] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 aprile 1996, n. 9.

[5] Modifica l'art. 18 della L.R. 10 febbraio 1993, n. 10.