§ 6.3.186 - L.R. 16 aprile 2007, n. 7.
Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17, ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:16/04/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 2.      1. All’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Art. 3.      1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, così come modificato, dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.186 - L.R. 16 aprile 2007, n. 7.

Modifiche alle leggi regionali 4 febbraio 2002, n. 8 e 28 dicembre 2006, n. 17, ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario.

(B.U. 20 aprile 2007, n. 7 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 2, comma 2, le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) sono soppresse;

     b) all’articolo 2, comma 3, le parole «15 settembre» sono sostituite dalle parole: «30 settembre»;

     c) all’articolo 3, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole «e fra gli obiettivi di intervento»;

     d) all’articolo 3, comma 2, lettera e), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;

     e) all’articolo 7, comma 2, le parole «di analisi economicofinanziaria» sono soppresse;

     f) all’articolo 7, comma 2, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono soppresse;

     g) all’articolo 8, comma 2, le parole «30 novembre» sono sostituite con le parole: «31 dicembre»;

     h) all’articolo 16 le parole «tre mesi» sono sostituite con le parole «quattro mesi»;

     i) all’articolo 52, comma 2, lettere a) e b), le parole «per non più di due anni successivi» e «per non più di sette anni successivi » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per un anno successivo» e «per cinque anni successivi»;

     j) all’articolo 52, comma 4, le parole «il secondo ed il settimo esercizio» sono sostituite con le seguenti: «il primo e il quinto esercizio».

     2. Le modifiche di cui alle lettere i) ed j) trovano applicazione già a partire dalla chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2006.

     3. All’art. 57, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, come modificato dall’art. 5, comma 3, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, le parole «tre dodicesimi» sono sostituite dalle parole «quattro dodicesimi» e le parole «tre mesi» sono sostituite dalle parole «quattro mesi» [1].

 

     Art. 2.

     1. All’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     — al comma 1, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle parole «30 aprile» e le parole «tre dodicesimi» sono sostituite dalle parole «quattro dodicesimi».

     — il comma 2 è così sostituito:

     «2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), nonché delle spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali».

 

     Art. 3.

     1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, così come modificato, dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, la maggiore disponibilità di euro 67.305.000,00 − derivante dall’applicazione dell’addizionale regionale IRPEF di cui alla predetta normativa e relativa agli anni di imposta sino al 2006 − rimane destinata al ripiano del disavanzo sanitario relativo all’anno 2006, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 19 febbraio 2007.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.