| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Calabria | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.2 lavori pubblici | 
| Data: | 07/03/2011 | 
| Numero: | 3 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta) | 
| Art. 2. (Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria) | 
| Art. 3. (Entrata in vigore) | 
§ 5.2.25 - L.R. 7 marzo 2011, n. 3. [1]
Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e disposizioni in materia di contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria.
(B.U. 1 marzo 2011, n. 4 - S.S. 15 marzo 2011, n. 2)
Art. 1. (Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta)
				1. Nel rispetto del codice dei contratti e del relativo regolamento d'attuazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni antiracket regolarmente iscritte negli elenchi di cui all'articolo 13, comma 2 della 
				2. Le misure di cui al comma precedente possono consistere anche nell'affidamento in via prioritaria di contratti di cottimo fiduciario, secondo le disposizioni contenute negli articoli 125 e seguenti del 
3. Sono considerate vittime della 'ndrangheta ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui alla presente legge, le imprese in forma individuale o societaria che abbiano subito danni, a qualsiasi titolo, in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis codice penale che abbiano presentato tempestivamente una denuncia circostanziata e non reticente collaborando con gli organi di polizia e/o giudiziari.
				4. Sono comunque escluse dai benefici le imprese i cui titolari, amministratori o soci abbiano riportato condanna per reati associativi, nonché per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e qualunque altro reato ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui, all'articolo 7 della 
Art. 2. (Contrasto alle infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria)
				1. Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali, è sempre inserita una clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. civ., operante laddove sia accertata, con la richiesta di rinvio a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 38, lettera m ter), del 
2. [Il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa dì responsabilità amministrativa e/o disciplinare] [2].
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
				[1] Abrogata dall'art. 60 della 
				[2] Comma abrogato dall'art. 1 della