§ 5.5.5 - L.P. 18 dicembre 1976, n. 51.
Finanziamento dell'attività dell'orchestra "Haydn".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:18/12/1976
Numero:51


Sommario
Art. 1.      La Provincia riconosce nell'attività dell'orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della musica intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, le cui finalità [...]
Art. 2.      Per la concessione di contributi all'orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento, la Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, [...]
Art. 3.      Il contributo viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale ed è subordinato all'approvazione del programma annuale di attività , del bilancio preventivo per l'anno in corso, [...]
Art. 4.      L'erogazione del contributo viene subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico - artistici costituiti a norma dello statuto dell'orchestra "Haydn", di due rappresentanti [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 ed esercizi successivi.
Art. 6.      L'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario in corso viene disposta prescindendo dalla condizione di cui al precedente art. 4.
Art. 7.      Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore dell'orchestra "Haydn" a parziale copertura dei disavanzi risultanti [...]
Art. 8.      All'onere di lire 170 milioni derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 7 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di [...]


§ 5.5.5 - L.P. 18 dicembre 1976, n. 51.

Finanziamento dell'attività dell'orchestra "Haydn".

(B.U. 29 dicembre 1976, n. 57).

 

     Art. 1.

     La Provincia riconosce nell'attività dell'orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento uno strumento di diffusione della musica intesa come mezzo di educazione e di sviluppo culturale, le cui finalità rientrano nelle disposizioni stabilite dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche.

 

          Art. 2.

     Per la concessione di contributi all'orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento, la Giunta provinciale è autorizzata ad utilizzare i fondi stanziati ai sensi della legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, con un impegno di spesa non inferiore a lire 130 milioni annui.

 

          Art. 3.

     Il contributo viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale ed è subordinato all'approvazione del programma annuale di attività , del bilancio preventivo per l'anno in corso, dell'attività svolta e del conto consuntivo relativi all'anno precedente, prescindendo da ogni altra modalità e requisito previsti dalla legge provinciale 29-10-1958, n. 7, e successive modifiche.

     L'entità del contributo viene fissata in rapporto alla attività da svolgere in provincia di Bolzano. In sede di approvazione del programma annuale delle attività , la Giunta provinciale determina anche il riparto del carico finanziario del contributo tra i gruppi linguistici ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del DPR 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 4.

     L'erogazione del contributo viene subordinata alla nomina, in ciascuno degli organi esecutivi e tecnico - artistici costituiti a norma dello statuto dell'orchestra "Haydn", di due rappresentanti della Provincia nominati con delibera della Giunta medesima.

 

          Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 130 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 ed esercizi successivi.

 

          Art. 6.

     L'erogazione del contributo per l'esercizio finanziario in corso viene disposta prescindendo dalla condizione di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 7.

     Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore dell'orchestra "Haydn" a parziale copertura dei disavanzi risultanti dal conto consuntivo dell'esercizio 1975.

 

          Art. 8.

     All'onere di lire 170 milioni derivanti dall'applicazione degli artt. 2 e 7 della presente legge si provvede mediante utilizzo, per pari importo, del fondo iscritto al cap. 398 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976.