§ 5.3.53 - L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: "Ordinamento delle scuole materne".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica e istruzione
Data:18/08/1988
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Salvo diversa indicazione, gli articoli modificati, sostituiti o abrogati con la presente legge, si riferiscono alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.
Art. 2.      1. Il comma secondo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il comma sesto dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'art. 11 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Nel comma secondo dell'art. 16 il riferimento numerico 50 e 60 è sostituito, rispettivamente, con 45 e 55.
Art. 6.      1. La lettera b) del comma terzo dell'art. 22 è abrogata.
Art. 7.      1. I primi tre commi dell'art. 38 sono sostituiti dai seguenti:
Art. 8.      1. Le tabelle A, B e C, allegate alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
Art. 9.      1. Dopo l'art. 10 viene inserito il seguente art. 10-bis:
Art. 10.      1. All'art. 30 sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 11.      1. Dopo l'art. 30 viene inserito il seguente art. 30-bis:
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.      1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare un testo unificato della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 14.      1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.


§ 5.3.53 - L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

Modifiche alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36: "Ordinamento delle scuole materne".

(B.U. 25 agosto 1988, n. 38).

 

     Art. 1.

     1. Salvo diversa indicazione, gli articoli modificati, sostituiti o abrogati con la presente legge, si riferiscono alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

 

          Art. 2.

     1. Il comma secondo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "2. La scuola materna è articolata in sezioni nelle quali non possono essere iscritti meno di 14 e di norma non più di 25 bambini".

     2. Il comma terzo dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "3. In casi particolari il numero minimo di iscritti in scuole materne monosezionali può essere ridotto a 10."

     3. Il riferimento numerico 6 e 10, contenuto nel comma quarto dell'art. 9, è sostituito, rispettivamente, con 4 e 8.

     4. Il comma quinto dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "5. Nelle sezioni integrative di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 10 e non superiore a 15."

 

          Art. 3.

     1. Il comma sesto dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "6. E' adibita un'assistente ad ogni gruppo di due sezioni o frazione di due, nonché alla scuola materna costituita da un'unica sezione. Ad ogni gruppo di due sezioni con almeno 38 bambini iscritti è assegnata un'altra assistente. A tal fine il numero complessivo dei bambini iscritti nelle sezioni ordinarie della medesima scuola materna viene diviso per il numero delle predette sezioni."

     2. Il comma settimo dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

     "7. Ad ogni sezione di una scuola materna speciale o integrativa possono essere adibite al massimo due insegnanti e/o due assistenti tenendo conto del numero dei bambini minorati e del grado della loro minorazione."

     3. All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

     "11. L'amministrazione provinciale può provvedere alla verifica della frequenza dei bambini."

 

          Art. 4.

     1. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     “Anno scolastico - Apertura - Sospensione attività didattica

     2. L'anno scolastico della scuola materna ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

     Le scuole materne provinciali restano aperte per la frequenza da parte dei bambini durante il periodo pari a quello delle lezioni nelle scuole elementari, fatta salva la distribuzione del carico orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 38 in modo uniforme su cinque giorni.

     3. La Giunta provinciale, sentiti il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, determina pertanto con propria deliberazione e per ogni anno scolastico; l'inizio ed il termine dell'attività didattica; i giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica; i giorni di presenza prima dell'inizio e dopo il termine dell'attività didattica per le attività rispettivamente preliminari e conclusive; il numero di giorni con insegnamento ridotto.

     4. In casi particolari e motivati la Giunta provinciale può autorizzare il prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini. I relativi posti non formano posti in organico e sono copribili dal personale di ruolo solo sotto forma di assegnazione provvisoria anche pluriennale."

 

          Art. 5.

     1. Nel comma secondo dell'art. 16 il riferimento numerico 50 e 60 è sostituito, rispettivamente, con 45 e 55.

 

          Art. 6.

     1. La lettera b) del comma terzo dell'art. 22 è abrogata.

     2. Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 22 è inserito il seguente comma:

     "5. Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale."

 

          Art. 7.

     1. I primi tre commi dell'art. 38 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il personale direttivo delle scuole materne ha l'obbligo di prestare servizio con il carico orario di cui all'art. 44 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti di scuola materna è di 35 ore settimanali di insegnamento. Inoltre, sono tenute sulla base di un monte ore annue di 210 ore alla programmazione delle varie attività connesse con il funzionamento della scuola, nonché con la funzione docente, ivi compreso; la partecipazione alle sedute del comitato di scuola materna e degli altri organi collegiali, i rapporti con le famiglie e l'aggiornamento.

     3. Nei confronti delle assistenti trova applicazione il primo comma del presente articolo."

     2. Il terzo periodo del comma quarto dell'art. 38 è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. Le tabelle A, B e C, allegate alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

     2. La consistenza dell'organico del personale addetto alle scuole materne provinciali viene modificata con decreto del Presidente della Giunta provinciale sulla base di nuove esigenze, accertate con deliberazione della Giunta stessa e dovute all'istituzione di scuole materne o di sezioni o a modificazioni di esse.

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 10 viene inserito il seguente art. 10-bis:

     "Personale delle scuole materne in trattamento emodialitico

     2. Alla scuola materna, nella quale presti servizio personale affetto da insufficienza renale cronica e che sia almeno bisettimanalmente sottoposto a trattamento emodialitico, può essere annualmente assegnata un'altra persona incaricata, ovvero di ruolo in assegnazione provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35."

 

          Art. 10.

     1. All'art. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

     "4. Le prove d'esame devono essere sostenute nella lingua italiana o tedesca a seconda dei posti cui il concorrente aspira.

     5. Gli aspiranti di lingua ladina hanno facoltà di sostenere le previste prove di esame per la copertura di posti nelle località ladine sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuare nella domanda di ammissione."

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 30 viene inserito il seguente art. 30-bis:

     "Conoscenza della lingua di insegnamento

     1. Le aspiranti ad un impiego quale insegnante od assistente di scuola materna, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, devono superare un esame consistente in una prova scritta ed orale sulla conoscenza della lingua e letteratura corrispondente alla loro futura attività e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento del relativo titolo di studio.

     2. Il comma precedente trova applicazione anche nei confronti del personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale mancato superamento di detto esame ha effetto dallo scadere del rapporto di servizio in corso alla data d'esame, ma in ogni caso dal 1° settembre successivo. La mancata partecipazione all'esame produce gli stessi effetti.

     3. Il comma primo non si applica al personale di lingua ladina.

     4. Gli esami di cui al comma primo si svolgono davanti ad apposita commissione, una di lingua tedesca ed una di lingua italiana, nominata dalla Giunta provinciale secondo la procedura e la composizione previste per le commissioni esaminatrici di cui all'art. 31.

     5. Per l'accesso agli impieghi quale insegnante o assistente di scuola materna presso scuole materne delle località ladine è richiesta, oltre l'appartenenza al gruppo ladino, la conoscenza della lingua ladina, da comprovare mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata ai sensi del comma precedente. Per quanto non regolato trovano applicazione i commi precedenti."

 

          Art. 12. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati i seguenti articoli: 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 61 e 89.

 

          Art. 13.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare un testo unificato della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 14.

     1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

 

Tabelle

     (Omissis).